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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28712/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Frosinone che aveva rigettato l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo (9/2/2022) finalizzato alla confisca diretta del profitto e per equivalente per reati tributari contestati (artt. 2, 4, 5, 8, 10, 10‑quater d.lgs. n.74/2000 e 648‑ter1 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge per: mancata e insufficiente motivazione sul fumus del reato; errata attribuzione della qualifica di "amministratore di fatto" e ingiustificato onere probatorio posto a suo carico; mancata valutazione della non applicabilità della confisca allargata e dell'irrilevanza di beni acquisiti prima della commissione dei reati; assenza dell'elemento soggettivo; impossibilità di sequestro perché il bene era l'unico nella titolarità del ricorrente; violazione del ne bis in idem avendo già ottenuto sentenza di assoluzione per la stessa condotta nelle vesti di legale rappresentante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia rispettato l'onere di specificare le doglianze di merito (fatti, fonti di prova, valutazioni) attinenti al giudizio di riesame, rendendo impossibile la cognizione della Corte su tali punti (richiamato principio giurisprudenziale). Ha inoltre considerato inconsistenti le argomentazioni sull'elemento soggettivo, rilevando il carattere posteriore delle deduzioni e ribadendo che il sequestro volto alla confisca per equivalente può riguardare beni anche acquisiti anteriormente al reato. Sul ne bis in idem la Corte ha condiviso il rilievo del Tribunale del riesame: la sentenza di assoluzione riguarda fatti anteriori e non preclude la confisca per reati commessi successivamente. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Il ricorso è stato trattato ai sensi della disposizione richiamata, che disciplina specifiche modalità procedurali per il riesame/impugnazioni in materia cautelare (contestualizzazione procedurale).

  • D.lgs. n. 74/2000

    artt. 2, 4, 5, 8, 10, 10‑quater

    Norme che individuano i reati tributari per i quali è stata disposta la misura cautelare e la confisca del profitto.

  • Codice penale

    Norma che prevede il concorso in reati di riciclaggio/automazione e strumenti per confisca; richiamata in relazione ai patrimoni oggetto di sequestro.

  • Codice di procedura penale

    art. 309, comma 9; art. 606; art. 616; art. 649

    Art. 309(9) richiamato per i limiti e la peculiare struttura del giudizio di riesame; art. 606 richiamato per i limiti della cognizione della Corte di cassazione; art. 616 autorizza la condanna alle spese e all'entità equitativamente determinata versata alla Cassa delle Ammende; art. 649 invocato dal ricorrente in tema di ne bis in idem (preclusione tra sentenza di merito e provvedimenti cautelari), ma la Corte ha ritenuto non applicabile la preclusione nel caso concreto.

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020 (Di Maggio)

    Principio secondo cui nelle impugnazioni avverso provvedimenti de libertate il ricorrente deve specificare le doglianze sul merito (fatti, prove, valutazioni) per consentire al giudice del riesame e, successivamente, alla Cassazione, di esaminare adeguatamente le censure.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    sentenza del 13/6/2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende; utilizzata come parametro interpretativo nella determinazione della somma equitativa.

Massime di principio

  • In impugnazioni avverso provvedimenti cautelari (de libertate) il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze di merito (su fatti, fonti di prova e relativa valutazione); la mancata specificazione può determinare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • La confisca per equivalente può giustificare il sequestro di beni anche se acquisiti prima della commissione del reato, purché siano comunque collegabili al profitto o all'equivalente da recuperare.
  • Non si può ritenere illegittimo il rigetto dell'istanza solo per presunta inversione dell'onere della prova se il ricorrente non formula censure concrete e specifiche o produzioni idonee a contestare le valutazioni svolte dal giudice di merito.
  • Il ne bis in idem opera solo se la preclusione riguarda identiche fattispecie concrete e temporali; la precedente assoluzione non impedisce automaticamente provvedimenti cautelari o confiscatori riferiti a fatti successivi o diversi nella temporalità o nei contenuti.
  • Le censure sull'elemento soggettivo fondate su eventi o elementi "post factum" (produzioni successive) sono meno efficaci; è necessario fornire elementi probatori precisi nel momento dell'impugnazione per incidere sulle valutazioni cautelari.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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