Cassazione Civile, Sentenza n. 20793/2024 del 25/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impedita impugnazione di avviso di accertamento n. 20131T001091000 relativo alle imposte di registro e ipocatastali connesse a uno stralcio divisionale registrato il 15/04/2013. Le ricorrenti contestavano: (i) la violazione del contraddittorio endoprocedimentale; (ii) la illegittima riqualificazione dell'atto divisionale (in particolare con riferimento al bene "Bagni Armida") come permuta o come atto soggetto a disciplina delle "masse plurime" ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n.131/1986; (iii) accertamenti sulla presunta estinzione dell'usufrutto del de cuius; (iv) l'omessa o contraddittoria valutazione circa l'esercizio dell'opzione per la tassazione secondo la regola del "prezzo-valore" (l. 23/12/2005, n.266, art.1, c.497) e la rilevanza del nesso di pertinenzialità tra unità immobiliari; (v) la correttezza della stima operata dall'amministrazione mediante il costo di ricostruzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato in gran parte le censure sulla base che: il contraddittorio endoprocedimentale non è di per sé applicabile in via generalizzata ai tributi non armonizzati; la disposizione sulle "masse plurime" (art. 34, comma 4, DPR 131/1986) è di natura agevolativa e non si applicava alla fattispecie perché non vi era identità tra tutte le quote e i titoli di acquisto, e la comunione sul bene "Bagni Armida" è rimasta ordinaria; tuttavia la Corte ha accolto i motivi sesta, ottavo e decimo rilevando gravi vizi motivazionali della sentenza impugnata in ordine all'accertamento circa l'esercizio dell'opzione per il prezzo-valore e alla valutazione del nesso di pertinenzialità (mancanza di esame documentale e motivazione perplessa/contraddittoria). Per tali motivi la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata limitatamente alle questioni annullate e la causa rinviata alla Corte territoriale di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per il riesame secondo i principi di diritto indicati dalla Cassazione. Spese di giudizio di legittimità regolate dalla Corte.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 34, comma 4
"le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte"
La Corte ha ritenuto che la norma è di natura agevolativa, va interpretata restrittivamente e non si applicava alla fattispecie perché non vi era identità tra le masse considerate; la pluralità di titoli esclude la configurabilità di un'unica comunione salvo che ricorrano i presupposti espressi dalla norma
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 34, comma 1
"La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente"
La divisione è qualificata in via dichiarativa ma, quando emerga un conguaglio (parte eccedente), quella porzione assume carattere traslativo e può comportare l'applicazione della tassazione secondo la regola del prezzo-valore
l. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497
Introduce l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo il criterio del prezzo-valore; la Corte ricorda che l'opzione deve risultare esercitata nei modi e nei tempi idonei (es.: atto pubblico che reca lo stralcio divisionale o dichiarazione integrativa in casi specifici)
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Norma procedurale richiamata nelle censure di nullità della motivazione; la Corte richiama i criteri di idoneità motivazionale e censurabilità in Cassazione
art. 817 c.c. (richiamato dalla giurisprudenza)
La nozione di pertinenza è desunta dall'art. 817 c.c.: il rapporto di pertinenza presuppone destinazione effettiva e concreta del bene al servizio/ornamento di altro bene, valutabile con segni esteriori e anche sulla base della volontà del titolare; l'accertamento è di natura fattuale
Cass. Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823 (giurisprudenza richiamata)
Principio che l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale grava sull'amministrazione solo per i tributi "armonizzati"; per i tributi non armonizzati il contraddittorio sussiste solo se specificamente previsto dalla normativa
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente applicabile agli accertamenti "a tavolino" per tributi non armonizzati: va verificata l'effettiva previsione normativa o l'applicazione ai tributi armonizzati.
- La disciplina delle "masse plurime" (art. 34, comma 4, DPR 131/1986) è agevolativa e va interpretata restrittivamente: occorre provare l'identità dei soggetti e la riconducibilità dei titoli all'ipotesi normativa perché la disposizione operi.
- La divisione è in linea di principio atto dichiarativo; solo la porzione eccedente riconosciuta con conguaglio assume natura traslativa e può essere soggetta a tassazione sul "prezzo-valore".
- L'esercizio dell'opzione per la tassazione "prezzo-valore" deve risultare chiaramente nell'atto idoneo (es. atto pubblico di stralcio divisionale) o, in casi previsti, mediante successiva dichiarazione integrativa nei termini e modi ammessi; la sua assenza o ambiguità può determinare annullamento per vizio di motivazione.
- Il nesso di pertinenzialità si accerta secondo criteri fattuali conformi all'art. 817 c.c.: serve documentazione e segni esteriori concreti che dimostrino la destinazione al servizio/ornamento della cosa principale; contestazioni generiche sono insufficienti.
- La motivazione del giudice deve essere chiara, coerente e comprensibile: motivazione perplessa, contraddittoria o apodittica può essere motivo di cassazione e rinvio per nuovo esame.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi: documentare specificamente l'esercizio dell'opzione prezzo-valore, produrre elementi concreti a favore della pertinenzialità (planimetrie, usi, dichiarazioni), contestare con prove tecniche la valutazione dell'amministrazione e sollevare profili procedurali solo se sorretti da chiara previsione normativa.
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