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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46620/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello per mancato bilanciamento tra la recidiva reiterata e specifica applicata al reato principale e l'attenuante ex art. 62, n. 5) cod. pen. riconosciuta con riferimento ai reati satellite (capi 93) e 94)). Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione di norme processuali e penali per motivazione illogica e mancato bilanciamento tra recidiva e attenuanti; (2) questione di incostituzionalità dell'art. 69, comma 4, cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.; (3) censura sulla determinazione della pena complessiva in sede di rinvio, con riferimento al divieto di reformatio in peius e alla permanenza di un errore materiale che avrebbe dovuto portare a una diversa quantificazione della pena finale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Ha ritenuto che: (a) la Corte d'Assise d'Appello ha correttamente motivato il mancato bilanciamento perché, secondo costante giurisprudenza, nel reato continuato il confronto tra aggravanti e attenuanti riguarda il reato più grave, mentre le circostanze relative ai reati satellite si considerano solo ai fini dell'aumento per continuazione ex art. 81 cod. pen.; (b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, non era rilevante per la decisione, atteso che i giudici d'appello hanno escluso il bilancio per ragioni indipendenti dal divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva; (c) il diniego di rettifica della pena finale non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius, posto che l'obbligo di rideterminare la pena presuppone che la pena originaria sia stata determinata legalmente e che, nell'ipotesi concreta, la conservazione della pena fissata dalla prima Corte d'Assise d'Appello è giustificata per impedire un peggioramento in violazione del divieto di reformatio in peius. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è dichiarato infondato.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 5) cod. pen.

    Attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa: nel caso applicata ai reati satellite (capi 93 e 94), ha ridotto l'aumento per continuazione relativo a quei reati ma non incide sul bilanciamento delle circostanze riferibili al reato più grave.

  • art. 69 cod. pen.

    Disciplina il confronto tra aggravanti e attenuanti: la Corte ricorda che, nel reato continuato, il giudizio comparativo riguarda le circostanze riferite al reato più grave; i commi precedenti sono fonte del principio adottato, mentre la presunta incostituzionalità del comma 4 non è decisiva nel caso concreto.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola l'aumento per continuazione: le circostanze relative ai reati satellite devono essere considerate solo ai fini dell'aumento, non per un nuovo bilanciamento che riguardi il reato principale.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva reiterata e specifica: nel caso la recidiva applicata al reato più grave è stata ritenuta non soggetta al bilanciamento con attenuanti riconosciute solo per i reati satellite, conformemente alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

    Fondamento procedurale per i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal difensore (vizio di motivazione e violazione di norme di diritto sostanziale o procedurale).

  • art. 597, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che vieta una modificazione in peius a seguito di appello dell'imputato nelle specifiche condizioni; la Corte precisa che l'obbligo di rideterminare la pena presuppone che la pena precedente sia stata determinata legalmente.

  • art. 627, comma 4, cod. proc. pen.

    Regole sui limiti del giudizio in rinvio e sulle questioni non riassunte: la Corte valuta la legittimità delle operazioni compiute dai giudici di merito nel rispetto delle preclusioni procedurali.

  • artt. 628, 546, 627, 609 cod. proc. pen.

    Richiamati nelle doglianze difensive come norme processuali pertinenti alla formulazione dei capi di imputazione, alla motivazione e alla definizione del rito abbreviato; la Corte ha valutato le censure e le ha ritenute infondate o irrilevanti.

Massime di principio

  • Nel reato continuato il confronto tra aggravanti e attenuanti si effettua con riguardo al reato ritenuto il più grave; le circostanze relative ai reati satellite si considerano principalmente ai fini dell'aumento per continuazione ex art. 81 cod. pen.
  • L'attenuante riconosciuta solo per reati satellite può ridurre l'aumento per continuazione riferito a quei reati, ma non obbliga il giudice a riesaminare il bilanciamento delle circostanze che concernono il reato principale già irrevocabile.
  • Una questione di costituzionalità di una norma penale può essere non rilevante se la decisione può essere adottata su basi interpretative diverse e non presuppone la soluzione della questione costituzionale.
  • Il divieto di reformatio in pejus limita la possibilità per i giudici d'appello di peggiorare la posizione dell'imputato in sede di rinvio; tuttavia l'obbligo di rettificare una pena opera solo se la pena originaria è stata determinata legalmente.
  • In caso di errore materiale di calcolo della pena che porti a una pena finale inferiore al minimo edittale, i giudici possono mantenere la pena antecedente al fine di evitare un mutamento in peius ingiustificato, purché ciò sia coerente con i principi processuali e sostanziali.

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