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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16422/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La condannata ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena originariamente concesso con sentenza del 22 agosto 2018. Il provvedimento di revoca era stato adottato perché l'interessata aveva riportato un'ulteriore condanna a pena detentiva e pecuniaria, ritenuta intervenuta entro il termine previsto dall'art. 168, primo comma, n. 1, c.p. Il ricorso, secondo la Corte, non individuava specifici vizi del provvedimento impugnato, ma mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione dei presupposti della revoca, già ritenuti sussistenti dal tribunale con motivazione congrua e aderente agli atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che si trattava di una revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, conseguente alla commissione di un altro delitto entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio. La revoca, avendo natura dichiarativa e vincolata, non lasciava spazio a valutazioni discrezionali. Alla ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 1, c.p.

    "la ricorrente aveva commesso un altro delitto nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna del 28.08.2018 [...]"

    La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando il beneficiario commette un altro delitto nel termine quinquennale previsto dalla norma; il presupposto opera in modo vincolato e con natura dichiarativa, senza margini di discrezionalità.

  • art. 616 c.p.p.

    "al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro"

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando ricorre uno dei presupposti legali tipizzati dall'art. 168 c.p., senza che il giudice dell'esecuzione possa compiere valutazioni discrezionali sul punto.
  • Quando la revoca è fondata sulla commissione di un nuovo delitto entro cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente sentenza, il provvedimento ha natura dichiarativa e si limita ad accertare un presupposto oggettivo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specifici vizi del provvedimento impugnato e si risolve nella mera sollecitazione di una diversa valutazione del merito già compiuta dal giudice dell'esecuzione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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