Cassazione Civile, Ordinanza n. 06576/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante pubblico)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società beneficiaria di un finanziamento assistito da garanzia pubblica, chiedendo l’ammissione del proprio credito di euro 216.000, oltre interessi, con il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998. Sosteneva che il finanziamento garantito integrasse una forma di sostegno pubblico rientrante nella disciplina del d.lgs. n. 123/1998 e che il credito di recupero sorto dopo l’escussione della garanzia fosse privilegiato, indipendentemente dal momento della revoca del beneficio. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che il privilegio si riferisse solo ai crediti restitutori da finanziamenti erogati e non alle garanzie Sace, che la revoca presupponesse specifici requisiti di legge e non un mero inadempimento contrattuale, e che la revoca successiva al fallimento fosse inopponibile alla massa. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, violazione e falsa applicazione della normativa sul sostegno pubblico alle imprese e sul privilegio, sostenendo: 1) che il d.lgs. n. 123/1998 si applica anche alle garanzie concesse da Sace; 2) che il privilegio dell’art. 9, comma 5, opera per tutti gli interventi di sostegno pubblico, non solo per i finanziamenti diretti; 3) che la revoca non ha natura costitutiva del privilegio, ma solo funzione di consentire il recupero del credito, che sorge al pagamento della garanzia; gli ulteriori motivi restavano assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha ritenuto che il tribunale non si fosse attenuto ai principi già affermati in giurisprudenza in tema di sostegno pubblico alle imprese concesso anche in forma di garanzia. In particolare ha ribadito che il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 si estende anche alle misure agevolative concesse sotto forma di garanzia, che la revoca del beneficio non è costitutiva del credito privilegiato ma meramente ricognitiva del venir meno del presupposto di fruizione, e che nel caso delle garanzie Sace il credito del garante sorge con il pagamento effettuato in favore del finanziatore, sicché è ammissibile al passivo con il privilegio invocato. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Treviso in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998
Il privilegio per i crediti restitutori relativi a interventi di sostegno pubblico si applica anche alle garanzie concesse a favore delle imprese e non richiede, per operare, un formale provvedimento costitutivo di revoca.
Richiamato come base normativa delle garanzie Sace e del relativo regime di sostegno pubblico.
art. 6 d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003
Richiamato nel sistema normativo relativo a Sace e agli interventi di sostegno pubblico.
art. 11-quinquies d.l. n. 35/2005
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’inquadramento normativo della garanzia pubblica.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che la revoca successiva al fallimento non incide sul sorgere del credito privilegiato.
Richiamati dalla Corte per escludere l’applicazione della disciplina ordinaria di surroga e regresso alla pretesa del garante pubblico.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Il privilegio previsto per il recupero dei crediti relativi a interventi di sostegno pubblico alle imprese si applica anche quando l’aiuto sia stato concesso non in forma di erogazione diretta, ma mediante concessione di garanzia, purché la misura rientri funzionalmente nel sistema degli aiuti pubblici disciplinato dalla legge.
- Ai fini del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, non è necessaria la previa emanazione di un formale provvedimento di revoca costitutivo del credito: la revoca ha funzione ricognitiva del venir meno del presupposto del beneficio e consente il recupero, ma il credito privilegiato sorge ex lege secondo la struttura della misura di sostegno.
- Nelle garanzie pubbliche concesse a supporto di finanziamenti alle imprese, il credito del garante verso l’impresa garantita sorge al momento del pagamento eseguito in favore del finanziatore, e può essere insinuato al passivo fallimentare con il privilegio previsto dalla disciplina speciale.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice deve verificare la corretta riconducibilità della pretesa al sistema dei finanziamenti pubblici agevolati e applicare la disciplina speciale del privilegio senza ridurne l’ambito ai soli finanziamenti erogati in via diretta.
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