Cassazione Penale, Ordinanza n. 10312/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i motivi di merito. Ha quindi applicato la conseguenza di cui all’art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, determinata in relazione ai profili di colpa ravvisati nell’impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il giudizio di merito si era concluso con sentenza ex art. 444 c.p.p., con applicazione della pena di anni due di reclusione per fatti qualificati come ricettazione di una carta di circolazione e di una vettura, nonché falso materiale di una carta di identità e di un codice fiscale. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo: 1) l’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati come ricettazione (capi 3 e 4); 2) il difetto di querela in relazione al reato di furto presupposto di tali addebiti. La Corte, però, non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, essendo stato proposto personalmente dall’imputato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione.
Norme richiamate
richiamato per indicare la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa in primo grado
richiamato per la trattazione del procedimento nelle forme del rito de plano
la modifica normativa viene richiamata per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte
la modifica normativa viene richiamata per imporre che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione
l'autenticazione della sottoscrizione attesta solo genuinità e riconducibilità della firma alla parte privata, ma non sostituisce la sottoscrizione del difensore abilitato
richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, contro qualunque provvedimento compresa la sentenza di patteggiamento, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- L’eventuale autenticazione della firma dell’imputato non sana il difetto di sottoscrizione del difensore abilitato, perché l’autenticazione ex art. 39 disp. att. c.p.p. riguarda solo la genuinità della firma e la riferibilità dell’atto alla parte.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni processuali, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti, anche se attengano alla qualificazione giuridica del fatto o a profili di procedibilità come la querela.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell’impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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