Cassazione Penale, Ordinanza n. 24768/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti davanti al Giudice dell'udienza preliminare di Salerno, all'imputato è stata applicata la pena di anni uno, mesi dieci ed euro 1.400,00 di multa per un reato in materia di armi. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore di fiducia, è stata dedotta un'unica censura: violazione dell'art. 129 c.p.p. per mancanza totale di motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento, cioè sulla verifica preventiva che avrebbe dovuto escludere la presenza di cause immediatamente liberatorie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che nel patteggiamento il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena non può essere fondato sulla dedotta violazione di legge per mancata verifica dell'art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi tassative previste dalla norma. Ha aggiunto, comunque, che nel caso concreto non vi era violazione di legge, perché il giudice di merito aveva espressamente dato atto dell'insussistenza di elementi per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Interpretato nel senso che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammesso solo per le violazioni di legge tassativamente previste dalla norma.
Richiamato quale parametro per la verifica dell'assenza di cause di proscioglimento; la Corte ha escluso la sua violazione perché il giudice di merito aveva espressamente escluso elementi per il proscioglimento.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Norma incriminatrice posta a fondamento del reato contestato.
Norma contestata congiuntamente all'art. 2 della legge n. 895 del 1967 per il reato in materia di armi.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, l'impugnazione per cassazione della sentenza applicativa della pena è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito dedurre in via generale la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. come vizio autonomamente censurabile.
- La violazione dell'art. 129 c.p.p. non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque dato conto, anche sinteticamente, dell'assenza di elementi idonei a determinare un proscioglimento immediato.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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