Cassazione Civile, Ordinanza n. 22996/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva agito contro un istituto di credito per ottenere l'accertamento della non debenza di somme addebitate su conti correnti e conti anticipi a titolo di interessi anatocistici e usurari, deducendo la nullità delle clausole contrattuali. Nel corso del giudizio la società fu dichiarata fallita e il Tribunale dichiarò estinto il processo per mancata tempestiva riassunzione, ritenendo inefficace l'intervento volontario spiegato da un soggetto che era stato socio e amministratore della società, il quale aveva agito come fideiussore della compagine attrice. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello di tale interveniente, qualificando il suo intervento come adesivo dipendente e negandogli una legittimazione autonoma a impugnare. Con il ricorso per cassazione l'interveniente ha denunciato violazione degli artt. 105, comma 2, e 100 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado aveva inciso direttamente sulla sua sfera giuridica perché aveva negato l'efficacia propulsiva del suo intervento, sicché egli avrebbe avuto interesse e legittimazione a impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha confermato che l'intervento era stato correttamente qualificato come adesivo dipendente e che, in tale veste, l'interveniente non ha potere di autonoma impugnazione, salvo che per questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell'intervento o alle spese. La censura era volta invece a contestare la negazione dell'efficacia propulsiva dell'intervento nel giudizio interrotto per fallimento della parte principale, ma tale effetto negativo discendeva direttamente dalla natura subordinata dell'intervento e non incideva su un'autonoma pretesa di diritto del terzo. Sono state quindi poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
l'intervento adesivo dipendente attribuisce al terzo una posizione subordinata e non gli conferisce, di regola, autonoma legittimazione ad impugnare; l'impugnazione è ammessa solo nei limiti delle questioni sulla qualificazione dell'intervento o sulle spese
l'interesse ad agire o a impugnare deve essere concreto e diretto; nel caso del terzo intervenuto adesivamente l'interesse non sussiste se la doglianza deriva solo dai limiti intrinseci della posizione processuale assunta
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'efficacia propulsiva dell'intervento del terzo nel giudizio interrotto, ma la Corte ha escluso che ciò fosse possibile per l'interventore adesivo dipendente
richiamato nel procedimento di trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, quale presupposto processuale conseguente al rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'interventore adesivo dipendente è titolare di poteri processuali limitati e subordinati a quelli della parte adiuvata; non può imprimere autonomo impulso al processo né sostituirsi alla parte principale nella prosecuzione del giudizio.
- Il terzo intervenuto adesivamente non ha, in linea generale, autonoma legittimazione a impugnare la sentenza, salvo che deduca questioni attinenti alla qualificazione del proprio intervento o alla condanna alle spese poste a suo carico.
- La mera affermazione che un provvedimento abbia inciso sulla posizione del terzo non basta a fondare l'impugnazione se tale incidenza è conseguenza diretta e necessaria della veste processuale volontariamente assunta dal terzo stesso.
- Per invocare un'autonoma legittimazione impugnatoria, il terzo deve far valere una pretesa di diritto propria e distinta rispetto a quella della parte adiuvata; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
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