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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32127/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di ricettazione. I ricorsi deducevano: 1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione, per asserita illogicità e omessa valutazione delle fonti probatorie poste a base dell'affermazione di responsabilità; 2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità ex art. 62 n. 4 c.p.; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che i motivi sono sostanzialmente reiterativi di censure già svolte nei gradi di merito, generici e privi di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata; le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito e nella proposta di indagini alternative non utili a scalfire il ragionamento della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo generico e reiterativo, perché non confrontato con la motivazione della Corte d'appello e privo di specifiche censure alle ragioni poste a base della decisione; ha parimenti giudicato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché ancora una volta meramente reiterativi e diretti a ottenere una diversa lettura del merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. c), c.p.p.

    violazione di norme processuali

    Il motivo ex art. 606 c.p.p. non è ammissibile quando sia solo apparente o meramente reiterativo e non contenga critiche specifiche alla decisione impugnata.

  • art. 192 c.p.p.

    La censura sulla valutazione delle fonti probatorie deve tradursi in un effettivo confronto critico con la motivazione, non in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La specificità dei motivi richiede l'enunciazione chiara e precisa degli elementi fondanti le censure, pena l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    aver arrecato un danno di lieve entità

    Il riconoscimento della circostanza attenuante è rimesso a un apprezzamento di merito sulla concreta consistenza del danno, censurabile in cassazione solo per vizi logico-giuridici.

  • art. 110 c.p.

    Il reato è stato contestato in concorso di persone.

  • art. 648 c.p.

    La contestazione concerne la ricettazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo generico censure già dedotte nei gradi di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso esige l'indicazione chiara e precisa delle ragioni di dissenso rispetto al provvedimento impugnato, in modo da consentire alla Corte di legittimità di esercitare il proprio sindacato.
  • Le doglianze che si limitino a proporre una diversa lettura delle prove o ipotesi investigative alternative non sono idonee a fondare un vizio di motivazione in cassazione se la decisione di merito è sorretta da motivazione coerente e logica.
  • Il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità e delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito sia assente, manifestamente illogica o priva di riferimento agli elementi ritenuti decisivi; non è necessario che il giudice confuti espressamente ogni singolo elemento favorevole allegato dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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