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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33925/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto che lo aveva ritenuto responsabile del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Dal testo emerge che la difesa lamentava, in sostanza, l'erronea conferma della responsabilità penale, anche quanto all'elemento soggettivo, sostenendo l'applicabilità dell'art. 59 c.p. in ragione dell'obbligo assunto dall'imputato relativo alla vendita del bene poi pignorato; veniva inoltre contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese in appello, quindi non proponibili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché reiterativi di questioni già vagliate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni corrette, coerenti con le risultanze acquisite e immuni da manifeste illogicità. Ha inoltre richiamato le conseguenze dell'inammissibilità ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 388 c.p.

    Norma incriminatrice ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito per la responsabilità dell'imputato per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

  • art. 59 c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere una diversa valutazione dell'elemento soggettivo; la Corte non accoglie la censura e considera corretta la conferma della responsabilità anche sotto tale profilo.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando le doglianze non introducono reali censure di legittimità ma tendono a una rivalutazione del merito, anche con riferimento alla ricostruzione dell'elemento soggettivo.
  • La conferma della responsabilità per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice può fondarsi anche sulla tenuta logica della motivazione di merito in ordine alla sussistenza del dolo, se le deduzioni difensive non ne scalfiscono la coerenza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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