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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35348/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Latina nei confronti di due imputati per un fatto di furto aggravato commesso in concorso. In sede di legittimità i difensori hanno dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva applicata a una delle imputate; con il secondo motivo, vizio di motivazione sul diniego di un nuovo giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. e sulla mancata riduzione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente ripetitivo di censure già esaminate e ha giudicato congrua la motivazione dei giudici di merito sulla recidiva, valorizzando i precedenti penali e la capacità a delinquere. Sul secondo motivo ha osservato che non vi erano elementi positivamente apprezzabili per un diverso bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e che la valutazione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi sulla recidiva e sul bilanciamento delle circostanze, rilevando che la motivazione della Corte territoriale era congrua, logicamente coerente e conforme ai principi di legittimità. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624 e 625 n. 2 e n. 7 c.p.

    reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.2 e n. 7 cod.pen.

    richiamati come base della condanna per furto aggravato in concorso

  • art. 69 c.p.

    bilanciamento delle circostanze ex art. 69 cod.pen.

    il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice di merito e, se congruamente motivato, è insindacabile in cassazione

  • art. 99 c.p.

    pur irrilevanti ai sensi dell'alt 99 cod. pen.

    i precedenti contravvenzionali non rilevanti in sé possono comunque essere valorizzati come indice della personalità e della capacità a delinquere

  • art. 133 c.p.

    parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.

    può sorreggere la motivazione sul bilanciamento delle circostanze anche la valorizzazione di alcuni soltanto dei criteri di commisurazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 625 c.p.

    aggravanti del furto contestato e confermato in sentenza

  • art. 624 c.p.

    reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.2 e n. 7 cod.pen.

    fattispecie base del furto oggetto della condanna

  • art. 35738/2010 Sez. U; art. 19170/2014 Sez. 3; art. 56972/2018 Sez. 6; art. 10713/2010 Sez. U; art. 31543/2017 Sez. 2; art. 33114/2020 Sez. 5

    richiami giurisprudenziali

    le massime citate affermano la necessità di motivazione sulla recidiva facoltativa e l'insindacabilità del bilanciamento se sorretto da motivazione congrua

Massime di principio

  • In tema di recidiva facoltativa, il giudice deve motivare sia quando la riconosce sia quando la esclude; la motivazione può essere sintetica, purché dia conto che la nuova condotta si inserisce in una significativa prosecuzione del processo delinquenziale e riveli una maggiore capacità a delinquere.
  • Ai fini dell'applicazione della recidiva possono essere valorizzati i precedenti penali dell'imputato come indice della personalità e della propensione a delinquere, anche se alcuni precedenti non sono autonomamente rilevanti ai sensi dell'art. 99 c.p.
  • Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e si fonda anche solo su alcuni parametri dell'art. 133 c.p.
  • La confessione dell'imputato non impone di per sé un trattamento sanzionatorio più mite quando il quadro probatorio sia già pienamente acquisito e non emergano elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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