Cassazione Civile, Sentenza n. 26564/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva rigettato, allo stato, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'asse di Giovanna Battaglia e aveva escluso dall'asse l'azienda agricola e taluni immobili ritenuti abusivi. Le censure in Cassazione vertono principalmente sulla violazione delle norme in materia edilizia (in particolare L. 47/1985 e DPR 380/2001) e sul mancato esame delle risultanze della CTU che, secondo il ricorrente, proverebbero l'avvio delle costruzioni antecedente al 1985; sono anche dedotte questioni relative all'onere della prova della qualità di erede e dell'appartenenza dei beni all'asse ereditario. In sostanza il ricorso mira a ottenere la riforma della decisione di merito affinché l'azienda agricola e gli immobili siano inclusi nella divisione ereditaria e siano considerati i valori e i conguagli richiesti dall'attore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo all'interpretazione e applicazione della disciplina edilizia ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria, osservando che la giurisprudenza di merito di Catania era in contrasto con l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. sez. un., n. 25021/2019). La Corte ha affermato che il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato privo della documentazione attestante la regolarità edilizia richiesta (licenza/concessione o domanda di sanatoria con pagamenti dimostrati), e che, se in un asse ereditario vi sono edifici abusivi, essi devono essere esclusi dalla divisione e la divisione può essere pronunciata sugli altri beni. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili perché in realtà miravano a riesaminare il merito e le valutazioni di fatto (travisamento delle prove/valutazioni della CTU) oltre i limiti consentiti in Cassazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati; le spese del presente giudizio saranno liquidate dalla Corte d'appello di rinvio.
Norme richiamate
Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (art. 40, comma 2)
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la sanzione di nullità prevista per gli atti tra vivi relativi a edifici abusivi si applica anche agli atti di scioglimento della comunione (inter vivos) che abbiano ad oggetto edifici realizzati prima della L. 47/1985 ove manchino gli estremi della concessione/licenza o la documentazione di sanatoria; la regolarità edilizia è dunque condizione per validamente disporre in sede di divisione.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (art. 46)
Il giudice, quando decide sullo scioglimento della comunione ereditaria, deve verificare la documentazione relativa alla concessione edilizia o alla domanda di sanatoria: la regolarità edilizia richiesta dall'art. 46 è elemento essenziale per disporre la divisione che comprenda l'edificio.
L'azione di scioglimento della comunione ereditaria può essere esercitata per ottenere la divisione degli altri beni dell'asse; tuttavia la presenza di edifici abusivi nell'asse può escludere tali beni dalla divisione e non ostare allo scioglimento per il resto del patrimonio.
Rilevato come norma richiamata nelle censure: l'onere di provare la qualità di erede grava su chi esercita l'azione petitoria ereditaria; la Corte ha però rigettato le censure che chiedevano una nuova valutazione probatoria in sede di legittimità.
Codice di procedura civile (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)
La Corte ha richiamato i criteri di ammissibilità dei motivi in Cassazione: la violazione di legge (n. 3) va distinta dalle doglianze sul merito e sulla valutazione delle prove; l'omesso esame di fatto decisivo (n. 5) è sindacabile solo se il fatto è documentabile e avrebbe potuto determinare esito diverso. Perciò i motivi che chiedono una rinnovata valutazione del merito sono inammissibili.
Dichiarazioni costituzionali invocate (art. 2 e art. 3 Cost.)
Il ricorrente aveva denunciato disparità di trattamento e irragionevolezza; la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce dell'uniformazione di orientamento operata dalle Sezioni Unite e non ha accolto l'eccezione costituzionale.
Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 1)
Invocato dal ricorrente in ordine alla tutela patrimoniale; la Corte non ha ritenuto che l'orientamento di merito violasse la disciplina sovranazionale, limitandosi a ricondurre la materia alla disciplina nazionale sulla regolarità edilizia e sulla nullità degli atti.
Massime di principio
- Prima di disporre la divisione ereditaria il giudice deve accertare la regolarità edilizia degli edifici compresi nell'asse: l'assenza della documentazione (concessione/licenza o domanda di sanatoria con prova dei versamenti) impedisce di includere tali edifici nella divisione.
- Se nell'asse ereditario vi sono edifici abusivi, il giudice può sciogliere la comunione ereditaria e procedere alla divisione degli altri beni, escludendo gli edifici abusivi, anche senza il consenso degli altri coeredi.
- La nullità prevista per gli atti tra vivi aventi ad oggetto immobili abusivi trova applicazione anche agli atti di scioglimento della comunione relativi a quegli immobili, senza distinzioni temporali basate sulla data di costruzione antecedente alla L. 47/1985, in armonia con l'orientamento delle Sezioni Unite.
- In Cassazione non è permesso trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito: le doglianze che mirano a rinnovare la valutazione delle prove o della CTU sono inammissibili; si devono proporre censure articolate secondo le categorie previste dall'art. 360 c.p.c.
- La documentazione edilizia è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio: le parti devono comunque curare di produrre o dimostrare la regolarità o l'avvenuto inizio dei lavori quando ciò è decisivo per la tutela dei propri diritti.
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