Cassazione Civile, Ordinanza n. 26071/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite origina da un'azione risarcitoria proposta da un lavoratore per il danno previdenziale conseguente alla prescrizione dei contributi relativi a un lungo arco temporale. Il Tribunale aveva condannato la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale; la decisione è stata più volte impugnata, con due cassazioni e rinvii alla Corte d'appello, che nel secondo giudizio di rinvio ha rideterminato le somme dovute e ha liquidato anche le spese dell'intero processo. Contro quest'ultima sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la regolazione delle spese processuali da parte del giudice di rinvio; (2) violazione dell'art. 4 d.m. n. 55/2014 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando l'erronea liquidazione delle spese per i giudizi di legittimità e di rinvio. La censura sul primo motivo negava la possibilità di riespandere alle spese l'effetto della cassazione parziale; la seconda contestava la misura delle spese, ma senza indicare con precisione a quale fase processuale si riferisse e senza fornire gli elementi necessari per la determinazione del valore della causa ai fini tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in caso di cassazione parziale, l'effetto espansivo ex art. 336 c.p.c. investe anche il capo sulle spese processuali, sicché il giudice di rinvio può rideterminarle integralmente secondo l'esito complessivo della lite. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato e comunque privo di specificità: la doglianza non distingueva tra il primo e il secondo giudizio di legittimità né tra i due giudizi di rinvio, e non indicava gli elementi di fatto necessari per valutare la corretta applicazione dei parametri tariffari del d.m. n. 55/2014. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La cassazione parziale della sentenza travolge anche i capi dipendenti, incluso quello sulle spese processuali, attribuendo al giudice di rinvio il potere di rideterminarle in base all'esito finale della lite.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata come parametro dei motivi per violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo che contesta la liquidazione delle spese deve essere specifico e contenere gli elementi di fatto necessari per consentire il controllo di legittimità.
Regolano la condanna alle spese secondo soccombenza e i casi di compensazione; il giudice di rinvio può applicarli sulla base dell'esito complessivo della lite.
La censura sulla liquidazione delle spese richiede la precisa individuazione della fase processuale e del valore della controversia per verificare la corretta applicazione dei parametri.
art. 5, comma 1, d.m. n. 55/2014
Il valore della causa è presupposto indefettibile per apprezzare la correttezza della liquidazione dei compensi secondo i parametri forensi.
Richiamato come parametro utilizzato per la liquidazione delle spese del grado di appello, non specificamente censurato.
d.m. 8/04/2004
Richiamato come tariffa utilizzata per la liquidazione delle spese del primo grado, non specificamente censurata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- In caso di cassazione parziale, l'effetto espansivo della pronuncia travolge anche il capo sulle spese processuali, con conseguente potere del giudice di rinvio di rideterminarle integralmente in relazione all'esito complessivo della controversia.
- La censura in cassazione contro la liquidazione delle spese deve essere specifica: occorre indicare con precisione la fase processuale contestata e fornire gli elementi di fatto necessari per il controllo del valore della causa e dell'applicazione dei parametri tariffari.
- La regola della soccombenza sulle spese si valuta in relazione all'esito finale della lite, specie quando la causa abbia attraversato più gradi e più rinvii dopo cassazioni parziali.
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