Cassazione Penale, Sentenza n. 14649/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/11/2023 che aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo del 21/9/2023 relativo a un immobile ritenuto realizzato in violazione dell'art. 44, lett. b), d.P.R. 6/6/2001, n. 380. La ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 321 c.p.p. perché il Tribunale avrebbe confermato il periculum in mora basandosi soltanto sugli elementi costitutivi del reato senza indicatori ulteriori idonei a dimostrare che la libera disponibilità del bene avrebbe aggravato le conseguenze o agevolato altri reati; (ii) violazione dell'art. 104 disp. att. c.p.p. e altre norme in ordine alle modalità esecutive del sequestro, contestando lo sgombero dell'immobile e sostenendo che la legge prevede esclusivamente la trascrizione del provvedimento per l'esecuzione del sequestro di immobili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per contrasto con l'art. 325 c.p.p., osservando che la censura era essenzialmente di merito sulla valutazione del pericolo e non una doglianza di diritto o di carenza assoluta della motivazione. Inoltre la Corte ha evidenziato che il Tribunale del riesame aveva motivato in modo congruo il periculum richiamando fattori concreti: ubicazione in zona a rischio idraulico elevato, fascia di rispetto autostradale con divieto di costruzione, zona sismica e caratteristiche strutturali dell'edificio (telaio metallico con tamponature leggere) tali da aggravare il rischio. Sul secondo motivo la Corte ha ricordato la giurisprudenza secondo cui le modalità di esecuzione del sequestro non sono appellabili in Cassazione e che l'art. 104 disp. att. non impedisce al giudice di adottare misure pratiche (es. privare della disponibilità materiale o nominare un custode) per garantire le esigenze cautelari. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina la revoca del sequestro preventivo e l'oggetto della impugnazione; nel caso la Corte ha ritenuto che il ricorso non contestasse profili di diritto riferibili alla legittimità formale della misura ma questioni di merito.
art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Norma sostanziale in materia edilizia alla base del fumus commissi delicti; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali collegati all'illecito (zona a rischio idraulico, fascia autostradale, zona sismica, caratteristiche costruttive) giustificassero il periculum in mora.
Dispositivo che richiede la sussistenza del pericolo in mora per il mantenimento della misura; la Corte ha precisato che le doglianze che attengono al merito della valutazione del pericolo non sono rimediabili in Cassazione se non sono presentate come vizio di legge o di motivazione assoluta.
art. 104 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede che l'esecuzione del sequestro di immobili avvenga mediante trascrizione, ma la Corte ha confermato che ciò non esclude che il giudice adotti misure pratiche (es. privazione della disponibilità materiale, nomina di custode) per realizzare le finalità cautelari.
Stabilisce i limiti soggettivi e oggettivi del ricorso per cassazione contro le ordinanze ex artt. 322-bis e 324; la Corte ha invocato tale norma per dichiarare inammissibile il ricorso quando le censure sono meramente di merito sulla motivazione.
Norma che consente di infliggere l'onere del pagamento di una somma alla parte che propone ricorso inammissibile senza colpa: applicata per condannare la ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
L. 15 luglio 2009, n. 34 (modifica art. 104 disp. att.)
Richiamata per ricordare la misura della trascrizione, ma interpretata nel senso che l'aggiornamento normativo non impedisce misure esecutive pratiche per garantire la tutela cautelare.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso e per giustificare l'applicazione dell'onere pecuniario nonostante l'assenza di dolo della parte.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito della necessità cautelare: le censure che riguardano la correttezza o la completezza della valutazione del periculum in mora sono inammissibili se non configurano una violazione di legge o una totale carenza di motivazione.
- Per la sussistenza del periculum in mora il giudice può fondarsi su elementi concreti attinenti alla localizzazione, alla vulnerabilità ambientale e alle caratteristiche costruttive dell'immobile; tali elementi possono integrare motivazioni autonome rispetto al semplice fumus del reato urbanistico.
- Le modalità di esecuzione del sequestro (es. sgombero, privazione della disponibilità materiale, nomina di custode) non sono rimediabili con il ricorso per cassazione; le relative questioni vanno dedotte in sede di incidente di esecuzione.
- L'art. 104 disp. att. c.p.p., che prevede la trascrizione per l'esecuzione dei sequestri immobiliari, non impedisce al giudice di adottare misure pratiche attuate per assicurare l'efficacia della misura cautelare.
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze ex artt. 322-bis e 324 è soggetto ai limiti di ammissibilità dell'art. 325 c.p.p.; per evitare la declaratoria di inammissibilità è necessario puntare su vizi di diritto o su assoluta carenza di motivazione, non su rilievi di mero apprezzamento probatorio.
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