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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39647/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione. Il solo motivo di ricorso deduceva la mancata risposta della sentenza di appello a un motivo devoluto in secondo grado, con cui si era contestata la condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011, commesso il 13 novembre 2020, assumendo la mancanza dell'elemento soggettivo perché l'allontanamento dal Comune di residenza sarebbe stato di soli 1,5 km e, quindi, tale da non consentire all'imputato di rendersi conto dello sconfinamento. La difesa sosteneva dunque che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi su una specifica censura difensiva relativa al dolo/consapevolezza della violazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello effettivamente non si soffermava sul motivo relativo allo sconfinamento dal territorio comunale, ma che tale censura era comunque manifestamente infondata, perché l'argomento prospettato in appello era formulato in termini di mera astratta possibilità e non era fondato su un criterio di esperienza verificabile e generalizzabile. Di conseguenza, trattandosi di motivo di appello inammissibile o comunque non argomentato in modo idoneo, la dedotta omessa risposta non era censurabile in cassazione per difetto di interesse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    È la norma incriminatrice richiamata per la violazione degli obblighi imposti al prevenuto; nel caso concreto la contestazione riguardava l'allontanamento dal Comune di residenza e ulteriori condotte di mancata presentazione all'autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il motivo di appello è inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso per cassazione che denunci la sola omessa risposta a quel motivo è a sua volta inammissibile per difetto di interesse.
  • La deduzione difensiva che si fondi su una mera possibilità astratta, non corroborata da una massima di esperienza verificabile o da una critica argomentata alla decisione di primo grado, non integra un motivo di appello idoneo a imporre una risposta del giudice di secondo grado.
  • In sede di legittimità non è censurabile come vizio autonomo la mancata trattazione di una doglianza di appello che sia priva, a monte, dei requisiti minimi di specificità, logicità e concretezza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove previsto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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