Cassazione Penale, Sentenza n. 38612/2024 del 21/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per l'invio di una fotografia a contenuto minatorio e per il possesso di un'arma. L'unico motivo dedotto contestava il rigetto, da parte del Tribunale e della Corte d'appello, della richiesta di accesso al rito abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia balistica sull'arma sequestrata. La difesa sosteneva che la perizia fosse necessaria per accertare la funzionalità, l'idoneità allo sparo e la reale pericolosità dell'arma, posto il contrasto tra la consulenza del maresciallo Alleva (R.I.S.) e le osservazioni del consulente della difesa, nonché la controversa qualificazione del congegno (lanciarazzi vs. arma a salve). Per tale motivo la difesa riteneva dovuta l'applicazione della diminuzione della pena prevista dall'art. 442 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che le motivazioni del Tribunale e della Corte d'appello, basate sull'elaborato tecnico del maresciallo Alleva (Sezione balistica R.I.S.) e sulla figurazione della pistola nel Catalogo nazionale delle armi (n. 1871, classe C14), sono logiche, esaustive e prive di aporie. Il giudice di legittimità ha ritenuto che non sussistesse una reale controversia tecnico-giuridica che rendesse indispensabile la perizia chiesta dalla difesa: l'arma è risultata funzionante, efficiente e capace di lanciare razzi e oggetti grazie alla propulsione della cartuccia, non essendo classificabile come pistola solo a salve; inoltre l'arma era priva dei prescritti contrassegni e quindi qualificata come arma clandestina. Per questi motivi la negazione dell'abbreviato condizionato è stata considerata legittima e non ha ostato all'esclusione della diminuente ex art. 442 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'art. 2, comma 3 equipara le pistole lanciarazzi alla disciplina delle armi comuni da sparo; la Corte ha ritenuto applicabile tale equiparazione per giustificare la qualificazione dell'arma come arma comune da sparo.
d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121
Modifiche alla disciplina previgente che confermano l'equiparazione normativa delle pistole lanciarazzi alle armi comuni da sparo; richiamato per sostenere la valenza normativa dell'assimilazione.
Previsione della diminuzione di pena per il rito abbreviato. La Corte ha ritenuto che non si potesse applicare la diminuente perché la richiesta di rito abbreviato condizionata alla perizia era superflua alla luce degli elementi tecnici già acquisiti.
Norma richiamata dalla difesa nella censura relativa all'istruzione, ma la Corte ha ritenuto che la modifica normativa richiamata non incidesse sul caso concreto poiché l'integrazione istruttoria invocata non era necessaria.
Catalogo nazionale delle armi
L'iscrizione dell'arma nel Catalogo nella classe indicata è stata utilizzata per confermare la classificazione dell'arma come comune da sparo e la sua attitudine offensiva/efficienza.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 24114 del 20/03/2019, Giannicola)
Precedente che afferma l'assimilazione delle pistole lanciarazzi alle armi comuni da sparo e la loro intrinseca pericolosità; richiamato a supporto della qualificazione adottata nei gradi di merito.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 44711 del 18/11/2005, Wajib)
Richiamata dalla difesa in relazione all'economia processuale e all'accesso al rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che il principio non giovasse al ricorrente perché la perizia non era necessaria.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, Maxim)
Principio secondo cui la prova richiesta con la domanda condizionata di abbreviato è necessaria solo se indispensabile a sorreggere decisivamente la decisione; la Corte ha applicato questo principio per ritenere superflua la perizia chiesta dalla difesa.
Massime di principio
- La richiesta di rito abbreviato condizionata all'espletamento di prove (es. perizia) può essere rifiutata se l'integrazione istruttoria non risulta indispensabile per la decisione o è superflua rispetto agli elementi tecnici già acquisiti.
- Gli accertamenti tecnici svolti da organi specialistici quali i R.I.S. (Sezione balistica) hanno forte rilievo probatorio: una consulenza tecnica autoritativa può rendere irrilevante una perizia difensiva non supportata dall'esame diretto dell'oggetto.
- Le pistole lanciarazzi iscritte nel Catalogo nazionale delle armi e dotate di efficienza e capacità di proiettare oggetti con propulsione da cartuccia sono normalmente qualificate come armi comuni da sparo (ai sensi dell'art. 2, comma 3 legge 110/1975 e successive modifiche).
- La mancanza dei contrassegni prescritti su un'arma porta alla sua qualificazione come arma clandestina con conseguenti misure (confisca, revoca autorizzazioni), a prescindere da dibattiti meramente teorici sulla tipologia dell'arma.
- Per ottenere l'applicazione della diminuzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p. in caso di rito abbreviato condizionato, la difesa deve dimostrare che la prova richiesta fosse effettivamente necessaria e idonea a mutare in modo decisivo l'esito del giudizio.
- I giudici di merito e di legittimità valorizzano la coerenza logico-motivazionale e la completezza tecnica delle consulenze: divergenze di pareri non fondate su ispezione diretta dell'arma hanno minore efficacia rispetto a perizie tecniche dettagliate e provate.
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