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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34836/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (dipendenti)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare instaurata nel 1995 e chiusa solo nel 2019, deducendo un ritardo non ragionevole di 17 anni. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la particolare complessità della procedura concorsuale fosse ragione sufficiente per escludere integralmente l'indennizzo. In cassazione sono stati proposti tre motivi: con i primi due si censurava la violazione dell'art. 2 l. n. 89/2001, degli artt. 6 par. 1 e 1 Protocollo addizionale CEDU, nonché degli artt. 111 e 117 Cost., per avere il giudice di merito considerato la complessità della procedura come causa di esclusione totale dell'equo indennizzo; con il terzo si lamentava, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, la condanna alle spese generali in favore dell'Avvocatura dello Stato, ritenute non dovute perché previste per il libero foro e non per gli avvocati dipendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo errata la regola applicata dalla Corte d'appello: la complessità della procedura fallimentare non esclude integralmente il diritto all'equa riparazione, ma può solo incidere sull'estensione del periodo di durata non irragionevole, fino al limite massimo di sette anni richiamato dalla giurisprudenza. Ha quindi cassato il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89

    la particolare complessità della procedura presupposta può incidere sulla durata ragionevole del processo ai fini dell'indennizzo, ma non può giustificare l'esclusione totale dell'equo indennizzo

  • art. 6, par. 1, CEDU

    è richiamato come parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    è richiamato come parametro convenzionale invocato dai ricorrenti

  • art. 111 Cost.

    è richiamato a sostegno della garanzia di ragionevole durata del processo

  • art. 117 Cost.

    è richiamato quale parametro di conformazione del diritto interno alla CEDU

  • art. 91 c.p.c.

    è invocato in relazione alla condanna alle spese, inclusa la questione delle spese generali

  • art. 92 c.p.c.

    è invocato in relazione alla regolazione delle spese di lite

  • art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    viene richiamato per sostenere che la voce delle spese generali riguarda gli avvocati del libero foro e non gli avvocati dipendenti dell'Avvocatura dello Stato

  • art. 2, comma 2-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89

    viene richiamato per il parametro dei sei anni di durata ragionevole, che in caso di procedura complessa può essere esteso fino a sette anni

Massime di principio

  • Nella liquidazione dell'equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura concorsuale, la complessità del procedimento non esclude il diritto all'indennizzo, ma rileva solo ai fini della determinazione della durata ragionevole del processo.
  • Per le procedure fallimentari complesse, la durata ragionevole può essere ampliata entro i limiti indicati dalla giurisprudenza, ma il superamento di tale soglia resta imputabile al funzionamento del servizio giustizia e può fondare il diritto all'indennizzo.
  • Le attività processuali parallele o incidentali che ineriscano a un unico processo concorsuale devono essere computate nella valutazione complessiva della durata ragionevole, e non possono essere automaticamente espunte come fatti estranei.
  • Nel giudizio di equa riparazione, non è corretto applicare per analogia il criterio relativo alla sola espropriazione immobiliare individuale per escludere dal computo i tempi dei ripetuti esperimenti di vendita andati deserti, se questi si inseriscono nella procedura concorsuale considerata nel suo complesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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