Cassazione Penale, Sentenza n. 8094/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato l'istanza diretta a revocare il sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Asti (14/05/2021) relativo al profitto dei reati accertati (art. 2 e 8 d.lgs. 74/2000). Il ricorrente deduceva: (1) mancata considerazione della documentazione che attesterebbe la lecita provenienza delle somme attribuite alla società e l'estraneità ai due indagati; (2) le somme sarebbero pervenute successivamente alla commissione dei reati e quindi non sequestrabili; (3) omessa valutazione di istanze secondarie per autorizzare prelievi per canoni e debiti tributari; (4) nullità per omessa notifica del provvedimento al terzo interessato; (5) ingiustizia della condanna alle spese considerata la mancata notifica e la presentazione del riesame "al buio".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di vizi della motivazione e motivi generici e manifestamente infondati; ha ritenuto che il giudice del riesame avesse dato adeguata motivazione, configurando la società come riconducibile alla sfera di disponibilità degli indagati ("testa di legno"). Ha richiamato il principio secondo cui, nel sequestro diretto del profitto del reato, non è rilevante la formale liceità delle somme depositate sul conto della società (sez. U. citata). Ha respinto la censura sull'omessa notifica in quanto tale omissione incide solo sui termini di impugnazione e non sulla legittimità della misura, atteso che l'interessato è stato posto in condizione di esercitare il riesame. Ha inoltre ritenuto che la richiesta di autorizzazione a prelevare somme per pagamenti fiscali o canoni attenga a questioni esecutive e non alla legittimità del sequestro. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto il pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come riferimento ai reati in accertamento (fattispecie di tax fraud) i cui profitti possono essere oggetto di sequestro preventivo
Ulteriore disposizione del d.lgs. 74/2000 collegata alla qualificazione dei reati fiscali per i quali è stato disposto il sequestro del profitto
Norma richiamata dall'impugnante in tema di sequestro preventivo; la Corte valuta che non vi sia violazione di legge nella motivazione circa l'applicazione del sequestro
Richiamato in relazione alla motivazione del riesame e alla correttezza procedurale dell'ordinanza impugnata
Norma sui termini e modalità di impugnazione che è stata invocata dall'impugnante; la Corte osserva che l'omessa notifica incide sui termini ma non sulla legittimità della misura quando l'interessato può esercitare il riesame
Norma collegata alla confisca obbligatoria e ai poteri sul profitto del reato; invocata dall'impugnante in relazione alla possibilità di utilizzare somme per adempimenti tributari, ma la Corte ritiene prevalente il vincolo cautelare in vista di confisca
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti di motivazione che il ricorrente doveva rispettare nel proporre i motivi in Cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma che delimita le modalità di sindacato della motivazione in Cassazione; la Corte osserva che i motivi proposti erano essenzialmente di merito e non di violazione di legge
Richiamata dall'impugnante in relazione alle spese; la Corte conferma il principio che la condanna alle spese segue la soccombenza nell'impugnazione
art. 104 norme di attuazione c.p.p.
Richiamata dall'impugnante in relazione alle notifiche e alle modalità di difesa del terzo interessato; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata
Massime di principio
- In Cassazione, i ricorsi contro provvedimenti di sequestro preventivo o probatorio sono ammessi principalmente per violazione di legge; i vizi della motivazione in senso non radicale o le censure di merito non sono esaminabili
- Nel sequestro diretto del profitto del reato si possono aggredire somme presenti su conti anche se formalmente appaiono derivanti da operazioni "lecite", quando risultino riconducibili alla disponibilità degli indagati (concetto di "accrescimento" o profitto sequestrabile)
- L'omessa notifica del provvedimento di sequestro ad un terzo interessato incide sui termini di impugnazione ma non comporta necessariamente la nullità della misura se l'interessato ha comunque potuto esperire il rimedio del riesame
- Le istanze volte a consentire prelievi per pagamenti fiscali o canoni possono essere valutate come questioni esecutive relative all'attuazione del sequestro e non come profili che invalidano la legittimità del provvedimento cautelare
- La condanna alle spese processuali è la conseguenza normale della soccombenza nel procedimento di riesame; dunque il rigetto dell'istanza comporta l'addebito delle spese
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