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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25738/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, recuperando a tassazione euro 12.000 percepiti dalla contribuente dall’ex coniuge, qualificati dall’amministrazione come assegno periodico imponibile ai fini IRPEF. La contribuente aveva contestato l’atto sostenendo che si trattasse, invece, di attribuzione una tantum esente da imposta. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma successivamente ha depositato memoria di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione. È stato anche richiamato il principio per cui, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non trova applicazione l’ulteriore importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché la misura opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del giudizio senza necessità di accettazione da parte del controricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha introdotto nel d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater dell’art. 13

  • IRPEF

    l’avviso di accertamento riguardava il recupero a tassazione di somme percepite dalla contribuente

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta validamente dichiarata, determina l’estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di adesione della parte controricorrente.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non si applica l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, poiché la relativa previsione è di stretta interpretazione e opera soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte può compensare le spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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