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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5566/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto, operato dalla Corte di Appello, dell'opposizione al decreto che aveva respinto la sua istanza di riabilitazione relativa alla misura di prevenzione della sorveglianza con obbligo di soggiorno. Il difensore denunciava carenza e contraddittorietà di motivazione, deducendo violazione dell'art. 70 D.Lgs. n.159/2011 nonché degli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 111 Cost., sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente valutato come rilevanti singoli episodi (presunta lite condominiale e deposito irregolare di rifiuti edili) che non dimostrerebbero l'assenza di una costante buona condotta del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il decreto impugnato contenesse una motivazione effettiva e analitica, che aveva esaminato e confutato le singole censure relative agli episodi contestati. I giudici hanno ricordato che per la concessione della riabilitazione speciale ex art. 70 D.Lgs. n.159/2011 il ravvedimento deve risultare processualmente certo e storicamente costante: non basta l'assenza di nuovi reati, ma occorrono prove effettive e durature di buona condotta. Essendo la motivazione del giudice di merito congrua e coerente con la giurisprudenza, la Cassazione ha escluso la violazione di legge dedotta e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Regola il procedimento di opposizione ai provvedimenti di prevenzione; qui è la norma procedurale che ha consentito il rigetto dell'opposizione da parte della Corte di Appello.

  • art. 70, D.Lgs. n. 159/2011

    Disciplina la riabilitazione speciale in materia di misure di prevenzione personali: richiede che il ravvedimento sia processualmente certo e storicamente costante, con prove effettive di buona condotta dopo la fine della misura.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Prevede i requisiti motivazionali per i provvedimenti cautelari e analoghi; il ricorrente lamentava violazione per presunta carenza motivazionale del decreto impugnato.

  • art. 111 Cost.

    Garantisce il diritto ad un processo ragionevole e motivato; è stato invocato dal ricorrente per contestare la presunta mancanza di motivazione in ordine alla prova della buona condotta.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    Rilevante per il quadro normativo delle misure di prevenzione e della riabilitazione speciale; la giurisprudenza richiede prova concreta e costante del ravvedimento ai fini del beneficio.

Massime di principio

  • In materia di riabilitazione speciale ex art. 70 D.Lgs. n.159/2011, il richiedente deve fornire prove effettive e durature di buona condotta: non è sufficiente la sola assenza di reati successivi.
  • Singoli episodi di intemperanza possono non essere ostativi alla riabilitazione se dimostrano essere isolati e non esprimono una costante assenza di rispetto delle regole sociali; tuttavia, se tali episodi sono provati e indicativi di persistenza di comportamenti contrari alla convivenza sociale, possono legittimamente impedire la concessione del beneficio.
  • La Corte di Cassazione non rivaluta i fatti quando il giudice di merito ha formato una motivazione concreta e analitica; il ricorso per cassazione è ammesso limitatamente a violazioni di legge, comprese motivazioni inesistenti o meramente apparenti (omessa valutazione di un elemento decisivo).
  • Per impugnare con successo il rigetto della riabilitazione è necessario dimostrare che il provvedimento non si è confrontato con elementi potenzialmente decisivi in senso favorevole al ricorrente o che la motivazione è meramente apparente; contestazioni generiche della valutazione del merito sono in genere inidonee.
  • Nel valutare la buona condotta devono essere considerati atti di polizia giudiziaria e altre fonti verificabili: la presenza di procedimenti, segnalazioni o comunicazioni di notizia di reato rilevanti nel periodo legale può compromettere la dimostrazione del ravvedimento.

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