Cassazione Penale, Sentenza n. 38299/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Macerata. I motivi principali: (1) illegittima utilizzazione di intercettazioni disposte in diverso procedimento (contestando la valutazione dell'art. 270 e la mancanza di connessione tra procedimenti); (2) insufficienza dei gravi indizi per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) fondati su accertamenti patrimoniali e intercettazioni; (3) contestazione della sussistenza del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter), sostenendo che il reato si consumi solo al momento della materiale percezione dei fondi; (4) contestazione della configurabilità dell'autoriciclaggio (art. 648-ter.1) rispetto agli acquisti di immobili e beni; (5) contestazione della sussistenza dell'associazione a delinquere (art. 416) e dell'indeterminatezza del programma criminoso; (6)-(7) censure sulla attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato; (8) richiesta che si adottino misure meno afflittive in luogo degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente motivato: l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento è giustificata dalla nuova disciplina dell'art. 270 c.p.p. e dall'applicabilità delle deroghe previste per reati gravi (art. 266 c.p.p. e casi di arresto in flagranza), nonché per l'indispensabilità e rilevanza delle captazioni nel caso concreto; i giudici del riesame hanno poi adeguatamente ricostruito la gravità indiziaria, la sussistenza delle esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio e di recidiva specifica) e la proporzionalità della misura, con motivazione logica e non censurabile in sede di legittimità; quanto all'art. 316-ter, la Corte ha ricordato il principio secondo cui il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui l'ente erogatore dispone l'accredito del beneficio, con conseguente dispersione della provvista pubblica. Per questi motivi i rilievi difensivi sono stati ritenuti reiterazioni di valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione e/o infondati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del procedimento, con riscontro di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma nella versione innovata: i risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento possono essere utilizzati in procedimenti diversi quando si applicano le deroghe previste (reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza o i reati indicati dall'art. 266) e purché i risultati siano rilevanti e indispensabili per l'accertamento.
Richiamato per individuare i reati la cui gravità consente deroghe al divieto di utilizzazione delle captazioni da altro procedimento: reati per i quali è prevista pena dell'ergastolo o reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (circostanze che giustificano circolazione delle captazioni se indispensabili).
La Corte ribadisce il principio di diritto secondo cui il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche si consuma nel luogo e nel momento in cui l'ente erogatore dispone l'accredito dei contributi/benefici, perché in tale atto si verifica la dispersione della provvista pubblica.
Riferito nella valutazione della gravità indiziaria rispetto al delitto di trasferimento fraudolento di valori: la Corte consente la verifica di merito svolta dal Tribunale, ritenendo insindacabile in questa sede la valutazione complessiva degli accertamenti patrimoniali e delle intercettazioni ritenute utilizzabili.
Richiamato come titolo di reato che rende utilizzabili le intercettazioni aliunde; la Corte condivide la valutazione del Tribunale sull'idoneità degli elementi acquisiti a integrare il quadro indiziario rispetto all'autoriciclaggio.
La Corte conferma che la configurabilità dell'associazione a delinquere può essere desunta da elementi che dimostrino la cooperazione stabile e un programma criminoso, senza che il numero ristretto di commesse o il limitato novero dei beneficiari escludano automaticamente la fattispecie.
Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale: la Corte precisa che la prognosi di pericolosità può essere fondata sulle modalità del fatto e sulle condizioni personali dell'imputato, non richiedendo necessariamente l'individuazione di una specifica occasione prossima per delinquere.
Richiamato per distinguere l'ambito di sindacabilità: per i provvedimenti diversi dall'ordinanza genetica la verifica in Cassazione è limitata a vizi della motivazione (assente o apparente) e non impone la rinnovazione del giudizio sui gravi indizi di colpevolezza.
Usato come criterio per la valutazione delle esigenze cautelari (proporzionalità, adeguatezza, necessità) nel giudizio del Tribunale del riesame.
Applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le intercettazioni disposte in un procedimento possono essere utilizzate in altro procedimento quando ricorrono le deroghe previste dall'art. 270 c.p.p. insieme all'art. 266 c.p.p.: occorre valutare rilevanza e indispensabilità; non è richiesta una connessione fattuale stretta tra i due procedimenti nei casi espressamente derogati dalla legge.
- La Corte di Cassazione, nel sindacare provvedimenti cautelari emessi dal tribunale del riesame, è limitata al controllo della legittimità e della logica della motivazione: non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione complessiva delle prove già esaminate.
- Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) si consuma quando l'ente pubblico erogatore dispone l'accredito del beneficio, non solo al momento della materiale ricezione o utilizzo del vantaggio da parte dell'indagato.
- La valutazione del pericolo di reiterazione deve essere concreta e attuale ma può fondarsi sulle modalità del fatto e sulle circostanze personali senza necessità di individuare una 'specifica occasione' prossima per delinquere; il giudice deve motivare in modo specifico e non generico.
- Per contestare con efficacia un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: ripetere le stesse doglianze senza argomentare sui passaggi logici indicati dal tribunale rende il ricorso aspecifico e destinato all'inammissibilità.
- La richiesta di misure cautelari meno afflittive richiede prova e argomentazione specifica circa l'adeguatezza di tali misure rispetto alle esigenze cautelari (inquinamento probatorio, pericolo di reiterazione), e la sussistenza di condizioni di fatto che rendano realisticamente efficaci misure alternative.
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