Cassazione Penale, Sentenza n. 41565/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del GUP che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato una pena complessiva di 2 anni e 4 mesi. Nel ricorso per cassazione deducevano la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che la motivazione della sentenza, ai fini dell'esclusione di cause di proscioglimento, si limitasse ad un acritico rinvio agli atti di indagine. Inoltre hanno presentato separata istanza per la correzione di un presunto errore materiale nell'epigrafe e nella mancata indicazione delle imputazioni sub capi 3) e 4), nonché della mancata corrispondenza tra l'accordo delle parti e la formulazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di cassazione perché il motivo dedotto (presunta violazione dell'art. 129 c.p.p.) non era consentito dalla legge. Ha altresì respinto le istanze di correzione ex art. 130, comma 1-bis c.p.p., ritenendo che la norma consente la correzione solo per errori materiali consistenti in discrepanze tra pena irrogata e pena concordata derivanti da errori materiali; nel caso di specie si è trattato al più di mancata correlazione tra richiesta e sentenza, errore del giudice del merito non emendabile con quel rimedio e che avrebbe dovuto essere dedotto nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. La Corte ha quindi dichiarato inammissibili le istanze e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento: il GUP ha applicato la pena ai sensi di questo articolo; qui rileva l'accordo tra parti e la determinazione della pena concordata.
I ricorrenti invocavano questa norma (motivazione della sentenza) sostenendo un "acritico rinvio agli atti" per l'esclusione di cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che il motivo non fosse consentito in cassazione nella forma proposta.
art. 130, comma 1-bis cod. proc. pen.
Strumento di correzione della sentenza di patteggiamento per errori materiali che determinano discrepanze tra la pena applicata e quella concordata; la Corte ha chiarito che si applica solo a veri e propri errori materiali e non a fenomeni di mancata correlazione o illegittimità della pena.
art. 130, comma 1 cod. proc. pen.
Norma generale che consente alla parte di chiedere la correzione al giudice che ha emesso il provvedimento se ricorrono i presupposti di legge; la Corte ha ricordato questa possibilità residua per i ricorrenti.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi specifici di impugnazione in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la Corte ha osservato che la mancata correlazione tra richiesta e sentenza doveva essere oggetto di un motivo specifico ex art. 448, comma 2-bis nel ricorso per cassazione.
Richiamato nella determinazione della pena composita (aumento per concorso di reati); la Corte riporta che la pena è stata aumentata ex art.81 c.p.
Articoli che descrivono i reati contestati nei diversi capi e gli aumenti o circostanze riferite nella motivazione del GUP; citati ai fini della ricostruzione fattuale e della determinazione della pena.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 art. 1, comma 49
Norma che ha introdotto l'art. 130, comma 1-bis c.p.p.; citata dalla Corte come riferimento per il limite di applicazione del rimedio di correzione.
Massime di principio
- Un motivo che lamenta un "acritico rinvio agli atti" nella motivazione può essere inammissibile in cassazione se non rientra tra i motivi consentiti dalla legge; va valutato attentamente se la censura è formulabile davanti alla Corte di cassazione.
- La procedura di correzione ex art. 130, comma 1-bis c.p.p. è strettamente limitata agli errori materiali che determinano una discrepanza tra la pena concordata e quella effettivamente irrogata; non è lo strumento per sanare la mancata correlazione tra richiesta e sentenza o profili di illegittimità della pena.
- Se si rileva una mancata corrispondenza tra accordo delle parti e contenuto della sentenza di patteggiamento, occorre dedurre tale vizio attraverso i rimedi processuali corretti: motivi specifici in Cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, oppure istanza di correzione al giudice che ha emesso il provvedimento ex art. 130, comma 1, se ne sussistono i presupposti.
- Errori del giudice del merito che non sono puramente materiali richiedono impugnazioni sostanziali e non possono essere sanati automaticamente tramite il procedimento di correzione previsto per i soli errori materiali.
- In casi simili è importante predisporre la linea difensiva procedurale corretta: specificare il vizio nel ricorso per cassazione quando consentito, oppure proporre l'istanza di correzione al giudice d'origine quando la norma generale lo ammette.
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