Ordinanza n. 37/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Teramo prot. n. -OMISSIS- e relativa nota di trasmissione; - della comunicazione della Prefettura di Teramo di avvio del procedimento ex art. 92, co. 2 bis, del d.lgs. n. 159/2011, prot. n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare, di tutti gli atti istruttori, di estremi e contenuti sconosciuti, posti alla base del provvedimento interdittivo impugnato, ivi comprese le note, espressamente riportate nel provvedimento impugnato, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo e le note del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo, nonché i verbali del Gruppo Interforze e in particolare, quello reso nella riunione tenutasi in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Teramo, con comunicazione di avvio del procedimento e atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, contestando in particolare l'assenza di un pericolo concreto, attuale e non occasionale di infiltrazione mafiosa. La ricorrente sosteneva che i contatti controindicati fossero risalenti e circoscritti, non successivi al 2022, e che non sussistesse una rete relazionale attuale. Contestava inoltre la rilevanza di una conversazione confidenziale tra un soggetto di riferimento della società, titolare del 90% delle quote, e una persona successivamente arrestata per reati mafiosi; negava che fosse stato effettuato un bonifico di 20.000 euro in favore di altro soggetto controindicato; deduceva l'occasionalità dei rapporti con i soggetti indicati dalla Prefettura e sosteneva che avrebbero dovuto trovare applicazione le misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011, ritenendo configurabile al più un'agevolazione occasionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In via sommaria, ha ritenuto rilevante la conversazione dai toni confidenziali intercorsa tra il titolare del 90% delle quote sociali, persona di riferimento dell'impresa, e un interlocutore poi arrestato per reati mafiosi, poiché essa dimostrava una conoscenza reciproca e una relazione preesistente, incompatibile con la natura occasionale del rapporto. Ha inoltre ritenuto non fondata la deduzione relativa alla risalenza degli episodi, precisando che l'attualità del pericolo non richiede rapporti odierni, ma la persistenza di un rischio non neutralizzato, desumibile da condotte recenti e dal permanere di una rete relazionale non oggettivamente recisa. Ha considerato smentita documentalmente la negazione del bonifico di 20.000 euro. Ha valutato i plurimi contatti con diversi soggetti controindicati non atomisticamente, ma nel loro quadro complessivo, ravvisandovi una frequentazione e conoscenza non occasionale. Infine, ha ritenuto non manifestamente illogica la scelta prefettizia di non applicare le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011, poiché la complessiva istruttoria evidenziava condizioni obiettive e immanenti all'attività d'impresa indicative di permeabilità agli interessi della criminalità organizzata, riconducibili alle fattispecie degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha svolto una sommaria delibazione del fumus boni iuris.
Richiamato quale base normativa delle fattispecie di permeabilità o rischio di infiltrazione mafiosa valutate nell'informazione interdittiva.
Richiamato in relazione ai presupposti dell'informazione antimafia interdittiva.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale fondamento della comunicazione prefettizia di avvio del procedimento.
Prevede le misure amministrative di prevenzione collaborativa, ritenute non applicabili quando il quadro complessivo evidenzi una permeabilità strutturale e non una mera agevolazione occasionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.
Massime di principio
- Ai fini dell'informazione antimafia interdittiva, l'attualità del pericolo di infiltrazione non richiede necessariamente l'esistenza di rapporti odierni: è sufficiente la persistenza di un rischio non neutralizzato, desumibile da condotte recenti e dal permanere di una rete relazionale non oggettivamente recisa.
- I rapporti tra il soggetto di riferimento dell'impresa e persone controindicate devono essere valutati unitariamente e nel loro significato complessivo, anziché atomisticamente; la pluralità dei contatti, letta insieme agli ulteriori elementi istruttori, può escludere la natura occasionale delle frequentazioni.
- La conoscenza reciproca e la relazione confidenziale tra il titolare della maggioranza delle quote sociali, quale persona di riferimento dell'impresa, e un soggetto arrestato per reati mafiosi costituiscono elementi rilevanti nella valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione.
- Le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 non sono automaticamente applicabili in presenza di elementi riconducibili a una mera agevolazione occasionale; possono essere escluse quando la valutazione complessiva evidenzi condizioni obiettive e immanenti all'attività d'impresa indicative di una permeabilità agli interessi della criminalità organizzata, tale da rendere non realistico un processo di bonifica mediante temporanea vigilanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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