Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25892/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 116 cod. strada. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo per la violazione dell'art. 116 cod. strada. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'insufficienza della prova della precedente violazione amministrativa e della definitività del relativo accertamento, presupposti della contestata recidiva nel biennio. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica e coerente; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di guida senza patente, per integrare la recidiva nel biennio non occorre una documentazione formale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito amministrativo, essendo sufficiente un minimo di prova, quale il verbale di contestazione, l'invio per l'iscrizione a ruolo o la testimonianza dell'agente, specie in assenza di elementi contrari allegati dall'imputato.

Norme richiamate

  • art. 116 cod. strada

    La norma è richiamata quale base della responsabilità per guida senza patente; la recidiva nel biennio può essere dimostrata anche con prova minima della precedente violazione e della definitività dell'accertamento amministrativo, senza necessità di un attestato formale specifico.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio non richiede la produzione di una specifica attestazione documentale della definitività dell'accertamento del precedente illecito amministrativo: è sufficiente una prova minima dell'avvenuta contestazione e dell'assenza di opposizione o oblazione, purché non vi siano elementi contrari allegati dall'imputato.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese in modo logico e coerente dai giudici di merito è inammissibile, poiché non introduce un effettivo vizio motivazionale.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.