Cassazione Penale, Ordinanza n. 25892/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 116 cod. strada. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo per la violazione dell'art. 116 cod. strada. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'insufficienza della prova della precedente violazione amministrativa e della definitività del relativo accertamento, presupposti della contestata recidiva nel biennio. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica e coerente; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di guida senza patente, per integrare la recidiva nel biennio non occorre una documentazione formale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito amministrativo, essendo sufficiente un minimo di prova, quale il verbale di contestazione, l'invio per l'iscrizione a ruolo o la testimonianza dell'agente, specie in assenza di elementi contrari allegati dall'imputato.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base della responsabilità per guida senza patente; la recidiva nel biennio può essere dimostrata anche con prova minima della precedente violazione e della definitività dell'accertamento amministrativo, senza necessità di un attestato formale specifico.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio non richiede la produzione di una specifica attestazione documentale della definitività dell'accertamento del precedente illecito amministrativo: è sufficiente una prova minima dell'avvenuta contestazione e dell'assenza di opposizione o oblazione, purché non vi siano elementi contrari allegati dall'imputato.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese in modo logico e coerente dai giudici di merito è inammissibile, poiché non introduce un effettivo vizio motivazionale.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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