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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21124/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

A seguito di sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva applicato su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p. la pena concordata per il reato di ricettazione, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge. In particolare ha contestato la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione, sostenendo che dovesse essere qualificato come incauto acquisto ai sensi dell'art. 712 c.p. Il ricorso non investiva la pena come illegale, ma solo la qualificazione del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sulla qualificazione giuridica del fatto. Ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di sentenza resa all'esito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati comporta rinuncia a dedurre in cassazione doglianze ulteriori sulla qualificazione giuridica del fatto, anche se rilevabili d'ufficio, con la sola eccezione della pena illegale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sui motivi di appello comporta una preclusione a dedurre in cassazione doglianze diverse dai punti concordati; il principio vale anche per l'attuale disciplina del concordato in appello.

  • art. 712 c.p.

    Norma evocata dal ricorrente per sostenere che il fatto dovesse essere riqualificato come incauto acquisto anziché come ricettazione.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    Richiamato in motivazione come precedente disciplina da cui deriva il principio di preclusione, ritenuto applicabile anche al vigente art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso sentenza emessa a seguito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., non è ammissibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, perché l'accordo sulle statuizioni concordate comporta rinuncia a sollevare ulteriori doglianze sul punto.
  • La preclusione derivante dal concordato in appello opera anche rispetto a questioni rilevabili d'ufficio; l'unica eccezione esplicitamente ammessa è la denuncia di una pena illegale.
  • Il principio elaborato sotto la previgente disciplina del concordato sui motivi di appello resta applicabile alla attuale previsione dell'art. 599-bis c.p.p., che ne costituisce sostanziale riproposizione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivo manifestamente infondato, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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