Cassazione Penale, Sentenza n. 39189/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) relativa a prelievi per euro 119.000,00 dal conto corrente intestato allo zio Italiano Rocco su cui l'imputato era delegato ad operare. L'imputato deduceva: 1) inesistenza degli elementi costitutivi del delitto poiché vi sarebbe stato il consenso dell'avente diritto e la disponibilità condivisa delle somme da parte dei due fratelli; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che avrebbe ritenuto credibile la versione della parte civile e non quella dell'imputato; in subordine chiedeva rideterminazione del risarcimento ritenuto sproporzionato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: erano mera ripetizione di doglianze già svolte in appello e motivatamente disattese, e inammissibili poiché miravano a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato la testimonianza della persona offesa e gli elementi documentali (querela, riscontri bancari, comportamenti successivi dello zio) che escludevano la scriminante del consenso e dimostravano operazioni "ultra vires". Conseguentemente la condanna per appropriazione indebita è stata mantenuta; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; non sono state riconosciute spese di legittimità in favore della parte civile.
Norme richiamate
Applicata per configurare il reato di appropriazione indebita: la Corte ha ritenuto che l'imputato, pur essendo delegato ad operare, abbia travalicato i limiti della delega disponendo "ultra vires" delle somme, integrando così il reato.
Richiamate come aggravanti utilizzate nel calcolo della pena, come già applicate in primo e secondo grado.
art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Richiamati quali norme che disciplinano i motivi di cassazione (errore di diritto e motivazione contraddittoria/illogica): la Corte ha ritenuto le censure riconducibili a contestazioni di merito e dunque non idonee a fondare il ricorso.
art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiesta la esposizione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto nel ricorso; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito la specificità richiesta, limitandosi a ripetere le doglianze già disattese.
Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e, in relazione alla colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La querela/denuncia della persona offesa acquisita in dibattimento è stata valutata come elemento di riscontro alla testimonianza della parte lesa, contribuiendo alla credibilità del suo racconto.
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)
Richiamato come base per la requisitoria scritta depositata dal Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione di merito: le censure che mirano a una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili.
- La mera ripetizione in cassazione di motivi già proposti e motivatamente disattesi in appello è insufficiente e conduce all'inammissibilità del ricorso se non viene fornita una critica specifica e puntuale alla motivazione di appello.
- La delega ad operare su un conto altrui non esclude automaticamente il reato di appropriazione indebita: se l'operatore travalica i limiti della delega (operazioni "ultra vires") può configurarsi il delitto anche in assenza di vincoli di destinazione.
- La testimonianza della persona offesa può, se ritenuta credibile e adeguatamente motivata, costituire base sufficiente per la condanna, purché il giudice motivi sulla sua attendibilità e sui riscontri eventualmente disponibili.
- Chi impugna in Cassazione deve affrontare specificamente le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e non limitarsi a ricostruzioni alternative dei fatti: l'assenza di tale approccio aumenta il rischio di inammissibilità e di condanna per spese e contributi (Cassa delle ammende).
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