Cassazione Penale, Sentenza n. 41219/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Spagnuolo ha impugnato la sentenza di appello chiedendo: 1) il riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto della condanna (tentata estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1) e precedenti illeciti commessi dal 2005 al 2022 nell'ambito del "clan D'Alessandro", sostenendo che la condotta attuale rientrerebbe in un medesimo disegno criminoso; 2) l'omessa o insufficiente motivazione sulla determinazione della pena, in particolare sull'entità della pena base e sulla limitata riduzione (solo un anno) concessa a titolo di circostanze attenuanti generiche rispetto al calcolo proposto dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno escluso la continuazione, motivando che la condotta estorsiva imputata a Spagnuolo era estemporanea e scollegata dal programma di controllo "a tappeto" del clan D'Alessandro (es. disputa commerciale tra società in territori diversi). La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e reati "fine" non programmabili in origine perché dipendenti da circostanze contingenti. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale: l'espressione sintetica utilizzata (richiamo ai parametri dell'art. 133 cod. pen. e la formula valutativa) è sufficiente per spiegare la misura della riduzione per le attenuanti generiche; inoltre la presenza di recidiva e la gravità dei precedenti giustificano la misura della pena scelta. Perciò il ricorso è respinto, Spagnuolo è condannato al pagamento delle spese processuali e la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile è rigettata.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
La Corte richiama il principio che per applicare la continuazione è necessario un'identità di disegno criminoso: serve che l'agente si sia previamente rappresentato e deliberato unitariamente una serie di condotte; non è sufficiente la generale propensione del reo alla devianza.
Norma che aggraverebbe l'estorsione per l'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso; la Corte analizza il rapporto tra condotta estorsiva e la partecipazione al clan ai fini della continuazione e del quadro aggravante.
art. 628, comma terzo, n.1 e n.3 cod. pen.
Norme relative all'estorsione aggravata; richiamate nel capo di imputazione collegato alla fattispecie in giudizio.
art. 629 (capoverso) cod. pen.
Rinvio agli articoli relativi alle norme sul reato di furto/rapina/reati connessi, citato nel complesso della contestazione (nel testo è evocato come parte della descrizione normativa).
Richiamati per la partecipazione ed esecuzione di reati in concorso, come indicazione della responsabilità per i fatti commessi in concorso con altri.
Individuati i parametri utili per la determinazione della pena dopo il riconoscimento delle circostanze attenuanti; la Corte territoriale ha fatto espresso richiamo a tali parametri per motivare la pena adottata.
art. 63, comma quarto, cod. pen.
Norma sulla recidiva: la Corte di merito ha riconosciuto la recidiva, ma pur avendone tenuto conto non ha operato un incremento ulteriore della pena. Tale valutazione è ritenuta congrua dalla Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. B) e E) cod. proc. pen.
Richiamate come lett. invocate nel ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge: la Corte di Cassazione valuta tali censure e le ritiene infondate alla luce della motivazione di merito e della giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81, comma secondo, richiede l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario e prevedibile: reati fine imprevedibili o legati a eventi contingenti non si raccordano automaticamente con il reato associativo.
- La valutazione sulla sussistenza dell'unità del disegno criminoso è soprattutto di merito; quando la motivazione della sentenza di merito è congrua e non contraddittoria, la Cassazione non interviene per imporre una diversa ricostruzione fattuale.
- Per la determinazione della pena dopo il riconoscimento di attenuanti generiche è sufficiente una motivazione sintetica che richiami i parametri dell'art. 133 cod. pen. (es. la formula valutativa "si ritiene congruo" è accettabile se il quadro motivazionale è complessivamente adeguato).
- La presenza di precedenti e la recidiva possono giustificare una pena nella media della forbice ed essere motivo per non operare riduzioni ulteriori, anche se non sempre comportano un aumento automatico: il giudice deve motivare la valutazione sulla personalità del reo.
- In sede di Cassazione i motivi devono fondarsi su vizio di diritto o su carenze motivazionali specifiche: una mera proposta alternativa di ricostruzione dei fatti o argomentazioni generiche sulla misura della pena difficilmente sono idonee a superare la valutazione dei giudici di merito.
- La parte civile può chiedere la rifusione delle spese processuali in Cassazione solo se il ricorso incide sui profili di responsabilità penale o su questioni che la riguardano; ricorsi limitati alla sola entità della pena non comportano, di regola, accoglimento della richiesta di rimborso.
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