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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11031/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, giudicato responsabile nei primi due gradi di merito della contravvenzione di cui all'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 aprile 2024. Ha dedotto, con un primo motivo, vizio di motivazione sostenendo che non sarebbero stati accertati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata; con un secondo motivo ha dedotto violazione di legge, lamentando che non sarebbe stata verificata la definitività della precedente contestazione del 30 dicembre 2018, che egli assumeva essere presupposto indispensabile per la condanna penale. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della decisione d'appello, ritenuta completa, logica e corretta in diritto, e che le doglianze erano sostanzialmente ripetitive di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito. La Corte ha inoltre evidenziato che la Corte territoriale aveva specificamente accertato la definitività del precedente.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    disposizione incriminatrice della contravvenzione contestata; la Corte dà atto che il precedente già contestato risulta definitivamente accertato, quale presupposto della responsabilità nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per escludere che, nel caso di specie, possa ravvisarsi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello.
  • La deduzione di vizio di motivazione o violazione di legge non è sufficiente se non individua puntualmente le ragioni per cui la decisione di merito sarebbe effettivamente carente, illogica o erronea in diritto.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato in modo espresso il presupposto fattuale posto a base della contestazione, la relativa doglianza in cassazione è infondata se non si misura con tale accertamento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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