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Sentenza

Sentenza del 01/07/2024 n. 460 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Tassa automobilistica - Il preavviso di fermo amministrativo è idoneo ad interrompere la prescrizione, stante il suo contenuto informativo della pretesa tributaria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Opposizione all'intimazione di pagamento relativa a più ingiunzioni per tasse automobilistiche (anni 2011-2012). Il ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti tributari, contestando la validità delle notifiche degli atti prodromici e sostenendo che il preavviso di fermo non sia atto idoneo a interrompere la prescrizione.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il giudice ha ritenuto regolari le notifiche e ha considerato il preavviso di fermo amministrativo (notificato il 10/4/2019) idoneo ad interrompere la prescrizione; inoltre il termine triennale di prescrizione per la tassa di circolazione decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, e risente delle sospensioni previste dalla normativa Covid (art. 67 e 68 d.l. n.18/2020 e art.12 d.lgs. n.159/2015). Pertanto la intimazione notificata il 19/7/2022 è tempestiva. Condanna alle spese in favore di S. s.p.a. e della Regione Abruzzo.

Norme richiamate

  • art. 3, d.l. n. 2/1986 (conv. l. n. 60/1986)

    Per la tassa di circolazione la prescrizione triennale non decorre dalla scadenza del pagamento ma dall'inizio dell'anno successivo a quello di competenza; ciò assicura la riscossione entro tre anni anche per annualità pregresse.

  • art. 67, d.l. n. 18/2020 (conv. l. n. 27/2020)

    Sospensione (8/3/2020 - 31/5/2020) dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori; richiamo all'art.12 del d.lgs. 159/2015 per la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori.

  • art. 68, d.l. n. 18/2020

    Sospensione dei termini dei versamenti e delle attività di riscossione nel periodo dall'8/3/2020 al 31/8/2021 per cartelle e atti esecutivi, con conseguente sospensione correlata dei termini di prescrizione per le somme interessate.

  • art. 12, d.lgs. n. 159/2015

    Le sospensioni dei termini di versamento per eventi eccezionali comportano la sospensione, per lo stesso periodo, dei termini processuali nonché della prescrizione e decadenza per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e agenti della riscossione.

  • Cass. sez. 6-5, 25/2/2019, n. 5469; Cass. sez.6-3, 21/9/2017, n. 22018

    Giurisprudenza di legittimità che afferma l'idoneità del preavviso di fermo amministrativo ad interrompere la prescrizione, in quanto atto informativo della pretesa tributaria e richiesta di pagamento con avviso di iscrizione del fermo a garanzia.

  • Cass. n. 24595/2022

    Conferma che la prescrizione triennale del credito per tassa di circolazione decorre dall'inizio dell'anno successivo e che, se un atto interruttivo è tempestivo, il credito non è prescritto.

  • Cass. n. 18305/2020; Cass. sez.1, 5/5/2022, n. 14213

    Giurisprudenza che esclude l'effetto interruttivo della prescrizione da parte dell'iscrizione ipotecaria, distinguendola dal preavviso di fermo.

  • Cass. sez. 6-5, 15/1/2014, n. 701; Cass. Sez. U., 17/11/2016, n. 23397

    Principio secondo cui il preavviso di fermo è impugnabile autonomamente; se gli atti impositivi presupposti sono divenuti definitivi per mancata impugnazione, con l'impugnazione del preavviso si possono dedurre solo i vizi del preavviso e non nuovi vizi degli atti impositivi ormai definitivi.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamata per il principio che la nullità relativa della notificazione dell'impugnazione è sanabile per raggiungimento dello scopo o con costituzione della parte intimata; la notificazione all'indirizzo sbagliato può essere sanata dalla costituzione della parte che ha ricevuto l'atto.

Massime di principio

  • Il preavviso di fermo amministrativo è atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario in quanto costituisce comunicazione della pretesa e richiesta di pagamento con avviso di iscrizione del fermo in caso di inadempimento.
  • Per la tassa di circolazione la prescrizione triennale decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello di competenza del tributo e non dalla scadenza del singolo termine di pagamento.
  • Se gli atti impositivi presupposti (avvisi di accertamento, ingiunzioni) sono stati notificati e non impugnati nei termini, diventano definitivi; l'impugnazione successiva del preavviso di fermo può censurare solo vizi propri del preavviso e non vizi nuovi riferibili agli atti ormai definitivi.
  • Le sospensioni normative legate all'emergenza Covid (art. 67 e 68 d.l. n.18/2020 e art.12 d.lgs. n.159/2015) sospendono il decorso dei termini di prescrizione per i periodi indicati; bisogna sempre calcolare la prescrizione tenendo conto di tali sospensioni.
  • L'iscrizione di ipoteca non interrompe la prescrizione, pertanto va distinta dal preavviso di fermo che, per la sua natura comunicativa e coercitiva, l'interrompe.
  • La prova della corretta notifica (relata di notifica, ricevute firmate) è decisiva; la mancata firma del destinatario può essere contestata ma la relata che attesta notifica a mani con firma del destinatario è normalmente considerata prova sufficiente.
  • Eventuali vizi di notifica dell'impugnazione o dell'esecuzione possono essere sanati con la costituzione della parte intimata o con rinnovazione della notificazione su ordine del giudice.

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