Sentenza del 04/11/2015 n. 1164 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Canoni demaniali - Redditi di natura diversa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento recuperando a tassazione, ai fini IRES, euro 5.767.352,00 relativi a canoni demaniali marittimi, qualificandoli come redditi diversi di natura fondiaria ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. e), e 70 del TUIR, anche in riferimento al comma 993 della legge n. 296/2006. L'Autorità Portuale ha contestato tale qualificazione, deducendo, tra l'altro, la violazione delle norme sul contraddittorio preventivo, l'assenza dei presupposti per l'accertamento parziale, la carenza di motivazione dell'avviso, l'errata applicazione della disciplina dei redditi fondiari e l'illegittimità delle sanzioni. Nel merito ha sostenuto che i canoni demaniali, percepiti nell'esercizio di funzioni pubbliche e determinati secondo criteri ministeriali, non costituiscono redditi fondiari imponibili.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e annullato l'avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello sostenendo la corretta imponibilità dei canoni sulla base del TUIR e della legge finanziaria 2007. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello, confermando integralmente l'annullamento dell'accertamento. Ha ritenuto che i canoni demaniali marittimi non siano qualificabili come redditi diversi di natura fondiaria ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. e), e dell'art. 70 del TUIR, anche in considerazione della natura pubblicistica dell'attività e del diritto comunitario. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della materia.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lett. e), TUIR
La norma individua alcune categorie di redditi diversi di natura fondiaria. Secondo la sentenza, non è applicabile ai canoni demaniali marittimi percepiti da un ente pubblico nell'esercizio di funzioni pubbliche.
"redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente"
La disciplina dei redditi fondiari non determinabili catastalmente o relativi a immobili non iscritti in catasto non consente di qualificare automaticamente i canoni demaniali come reddito imponibile, soprattutto quando i beni risultano catastalmente censiti e il canone è determinato secondo criteri normativi e ministeriali.
Art. 4, n. 5, VI direttiva 77/388/CEE
"gli Stati, le Regioni le province i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività o operazioni che esercitano in quanto pubbliche Autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni"
Gli enti pubblici che agiscono in veste di pubblica autorità non sono assimilabili a operatori economici privati per le attività istituzionali, anche quando percepiscono canoni o diritti.
I canoni per la concessione di aree e pertinenze demaniali marittime sono determinati sulla base di criteri fissati con decreto ministeriale, evidenziando la loro natura regolamentata e non liberamente determinata dall'ente percettore.
Comma 993 della legge n. 296/2006
L'Agenzia delle Entrate lo aveva invocato per sostenere l'imponibilità dei canoni demaniali; la sentenza ha tuttavia escluso che tale disposizione imponesse la qualificazione dei canoni come redditi diversi di natura fondiaria.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4925/2013
È richiamata come precedente conforme alla conclusione secondo cui i canoni demaniali percepiti da organismi pubblici nell'esercizio di funzioni autoritative non sono automaticamente soggetti a imposizione come redditi fondiari.
Massime di principio
- I canoni demaniali percepiti da un ente pubblico nell'esercizio di poteri e funzioni istituzionali non devono essere automaticamente assimilati a canoni di locazione o a redditi fondiari imponibili.
- La qualificazione fiscale del canone dipende dalla natura dell'attività esercitata: se l'ente agisce come pubblica autorità, assume rilievo la disciplina speciale degli enti pubblici e il principio comunitario di non assimilazione agli operatori privati.
- L'art. 70 del TUIR non costituisce una base imponibile generale per ogni entrata derivante da beni immobili; occorre verificare la concreta riconducibilità del provento a una categoria reddituale prevista dalla legge.
- La determinazione del canone secondo criteri legislativi o ministeriali e in relazione alla consistenza del bene è un indice della natura pubblicistica del rapporto, ma deve essere valutata insieme alle modalità concrete di concessione e gestione.
- In controversie analoghe è necessario distinguere tra canoni demaniali istituzionali e proventi derivanti da attività economiche svolte in condizioni concorrenziali: solo nel secondo caso può rafforzarsi l'ipotesi di imponibilità secondo le regole ordinarie.
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