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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26536/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rimborso della ritenuta alla fonte del 15% applicata sui dividendi distribuiti nel 2003 al fondo d'investimento tedesco (importo principale) e, in via subordinata, rimborso della differenza tra la ritenuta del 15% e l'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione. Il ricorrente denunciava una discriminazione rispetto ai fondi residenti in Italia (violazione dell'art. 63 TFUE - libera circolazione dei capitali) perché un omologo fondo italiano, con le stesse condizioni soggettive (quote sottoscritte esclusivamente da investitori non residenti in white list), sarebbe stato esente dall'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997, mentre il fondo tedesco subiva la ritenuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (assorbendo il primo). Ha ritenuto che la disciplina applicata (art. 27 DPR 600/1973 coordinata con l'art.10 Convenzione Italia-Germania) producesse una disparità di trattamento a svantaggio del fondo non residente ed ha enunciato un principio di diritto interpretando l'art.10, par.2 della Convenzione in senso conforme al diritto unionale: i dividendi pagati da società italiane al fondo tedesco nelle stesse condizioni previste dall'art.9, comma 4, d.lgs. n.461/1997 devono essere considerati alla stregua dell'esenzione prevista per gli organismi d'investimento collettivo mobiliare residenti. Di conseguenza la decisione d'appello è stata censurata e la sentenza impugnata non ha resistito alla normativa e alla giurisprudenza comunitaria richiamata. È stato quindi affermato il principio che la norma nazionale e l'applicazione convenzionale devono essere interpretate/adattate per evitare la violazione dell'art.63 TFUE.

Norme richiamate

  • Art. 63 TFUE

    “Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo [Capo 4 Capitali e pagamenti, n.d.r.] sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.”

    La Corte ha ritenuto che una diversa imposizione sui dividendi a favore di fondi non residenti, rispetto a fondi residenti in Italia, costituisce restrizione vietata quando è idonea a dissuadere investimenti transfrontalieri; va quindi applicata una interpretazione conforme del diritto nazionale e convenzionale per eliminare la discriminazione.

  • Art. 10 Convenzione Italia - Germania (sulla doppia imposizione)

    “1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.”

    La Corte ha stabilito che l'art.10 va interpretato in modo conforme al principio di non discriminazione dell'UE: la possibilità prevista dalla Convenzione che lo Stato pagatore applichi una ritenuta non può produrre una discriminazione rispetto ai fondi residenti; dunque l'applicazione della ritenuta deve essere coordinata con la disciplina nazionale per evitare violazione dell'art.63 TFUE.

  • Art. 9, legge 23 marzo 1983, n. 77

    “1. I fondi comuni di cui all’articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi […]. 2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. …”

    La norma disciplina l'imposizione dei fondi residenti mediante imposta sostitutiva (12,5%) sul risultato di gestione. La Corte l'ha utilizzata come riferimento per valutare la comparazione tra trattamento dei fondi residenti ed esteri.

  • Art. 27, terzo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    “3. La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato ... L’aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.”

    Norma nazionale che disciplina la ritenuta sui dividendi a non residenti e che, in combinazione con la Convenzione, era stata applicata al fondo tedesco; la Corte ha sottolineato che l'interpretazione di questa norma deve essere adeguata alla tutela della libertà di circolazione dei capitali.

  • Art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997

    “Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77.”

    Questa esenzione per gli organismi residenti le cui quote sono sottoscritte esclusivamente da non residenti (in white list) è il termine di paragone che la Corte ha ritenuto indispensabile: se il fondo non residente si trova nelle stesse condizioni oggettive, non può subire trattamento fiscale più gravoso.

  • Art. 2697 cod. civ.

    Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha però affermato che, nella specie, la differenza di trattamento emergeva dalla normativa stessa e non richiedeva prova aggiuntiva sul diverso trattamento pratico nello Stato di residenza dell'investitore.

Massime di principio

  • La comparazione tra trattamento fiscale di fondi residenti e non residenti va effettuata con riferimento unicamente ai criteri distintivi fissati dalla normativa nazionale applicabile (non si estende a considerare autonomamente la tassazione nel Paese di origine del fondo).
  • Se la normativa nazionale prevede un'esenzione per fondi residenti che soddisfano determinate condizioni soggettive/oggettive (es. quote sottoscritte esclusivamente da investitori non residenti in white list), un fondo non residente che si trovi nelle medesime condizioni non può subire un trattamento fiscale più gravoso senza compromettere l'art. 63 TFUE; la norma nazionale e la disposizione convenzionale vanno interpretate in senso conforme al diritto UE per evitare discriminazioni.
  • L'interpretazione 'adeguatrice' deve privilegiare l'adeguamento della norma nazionale (e del suo coordinamento con eventuali disposizioni convenzionali) al diritto unionale; il ricorso alla Convenzione non esime dal rispetto dei principi UE.
  • Le giustificazioni nazionali (coerenza del sistema fiscale, necessità di ripartizione del potere impositivo, efficacia dei controlli, contrasto all'elusione) sono valutate in modo restrittivo e devono soddisfare requisiti stringenti per poter legittimare una differenza di trattamento.
  • La prova della discriminazione non sempre richiede elementi fattuali complessi quando la disparità emerge in modo evidente dalla normativa stessa: il giudice deve esaminare preliminarmente il quadro normativo e la giurisprudenza UE prima di limitarsi a valutazioni fattuali.
  • In caso di dubbi interpretativi tra norme domestiche e convenzioni internazionali, il giudice nazionale ha l'obbligo di cercare un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione; se non è possibile, deve trarre le conseguenze (anche di disapplicazione) per evitare violazioni dei diritti fondamentali dell'UE.

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