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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26504/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

UPS Italia ha impugnato la sentenza d'appello che l'aveva ritenuta responsabile extracontrattualmente per la consegna ritardata (13 minuti) di un plico determinante l'esclusione dell'Università da una gara. I principali profili di censura erano: omessa/insufficiente motivazione sulla configurabilità del fatto illecito ex art.2043 c.c. (contestando che non fosse provato un comportamento autonomamente illecito rispetto al mero inadempimento contrattuale), mancata considerazione che non era fissato un termine essenziale nel contratto di spedizione e che il vettore poteva non conoscere il contenuto del plico; mancata prova della probabilità di successo della gara e quindi illegittima liquidazione del danno da perdita di chance; uso improprio della liquidazione equitativa (art.1226 c.c.); errata imputazione delle spese di lite (art.91 c.p.c.). Parallelamente l'Università ha impugnato la qualificazione del rapporto con Brusato Trasporti (sosteneva che si dovesse qualificare come spedizione-trasporto con responsabilità contrattuale dello spedizioniere) e la mancata liquidazione del danno emergente; Brusato ha chiesto riforma della condanna alle spese che era stata posta a carico di UPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso di UPS (secondo e quinto motivo) e il primo motivo incidentale dell'Università, assorbendo gli altri motivi. In particolare: 1) ha cassato la parte della sentenza d'appello che aveva ritenuto sussistente la responsabilità extracontrattuale di UPS per carenza motivazionale: la Corte d'appello dovrà ora riesaminare la domanda contro UPS motivando specificamente se e in che termini esistesse una condotta illecito- aquiliana distinta dal mero inadempimento contrattuale (art.2043 c.c.), dando conto delle dedotte circostanze (mancata conoscenza del contenuto del plico, assenza di termine essenziale, entità del ritardo). 2) ha cassato la parte della sentenza che aveva escluso la responsabilità contrattuale della Brusato Trasporti, ritenendo che il fatto che la spedizioniere avesse ritirato e consegnato il plico alla UPS potesse integrare una spedizione-trasporto ai sensi dell'art.1741 c.c.; la Corte d'appello dovrà quindi rideterminare il giudizio di merito anche sulla domanda contrattuale proposta dall'Università contro Brusato. 3) ha ritenuto fondata la censura di UPS sulle spese: la Corte d'appello aveva indebitamente posto a carico di UPS le spese del rapporto con Brusato; la questione delle spese sarà nuovamente decisa in sede di rinvio, dopo il nuovo esame delle domande e del principio di soccombenza. 4) ha respinto il motivo dell'Università relativo al danno emergente (danno da disservizio), confermando che la parte aveva omesso la prova necessaria del danno civilistico specifico. La sentenza è cassata in parte e rinviata alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione per nuovo giudizio sulle questioni indicate; alcune questioni (prove sulla perdita di chance, quantificazione, regolamento spese) dovranno essere riprese in base ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La Cassazione ha richiamato la necessità che la responsabilità aquiliana sia motivata con l'individuazione di una condotta illecita autonoma rispetto al mero inadempimento contrattuale; la decisione di merito priva di adeguata argomentazione è nulla.

  • art. 1737 c.c.

    Riguarda il mandato e le attività accessorie dello spedizioniere; la Corte d'appello non poteva relegare automaticamente al rango di mera operazione accessoria il ritiro e la consegna del plico senza valutare la rilevanza qualificante dell'attività svolta.

  • art. 1741 c.c.

    Dispositivo sulla spedizione-trasporto: se lo spedizioniere assume l'esecuzione anche parziale del trasporto, assume gli obblighi del vettore; la Cassazione ha ritenuto che la qualificazione come spedizione-trasporto andava riesaminata.

  • art. 1705 c.c.

    Richiamato il principio secondo cui atti compiuti dal mandatario senza rappresentanza producono effetti in capo al mandatario (non al mandante): utile per spiegare perché la responsabilità contrattuale non ricadeva automaticamente su UPS senza opportuna valutazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sul regolamento delle spese: la Cassazione ha accolto la censura relativa all'errata imputazione delle spese assunte dalla Corte d'appello e ha disposto la rinnovazione del giudizio sulle spese alla luce del nuovo accertamento di merito.

  • art. 132 n.4 c.p.c.

    Riguarda la motivazione della sentenza; la Corte ha rilevato nullità quando la motivazione è omessa o tautologica e non raggiunge il minimo costituzionale richiesto.

  • art. 1226 c.c.

    La Cassazione ha richiamato i limiti della liquidazione equitativa: non può supplire all'assenza della prova della sussistenza stessa del danno, salvo che la legge lo consenta con criteri precisi.

  • art. 1174 c.c.

    Citato rispetto al criterio dell'interesse creditorio e alla valutazione dell'adeguatezza dell'adempimento rispetto all'interesse del mittente.

  • art. 1678 c.c.

    Definizione della prestazione tipica del contratto di trasporto: utile per distinguere attività di trasporto da mere operazioni accessorie nella qualificazione del rapporto con lo spedizioniere.

  • art. 1710 c.c.

    Riferito dall'Università nella censura sulla responsabilità del mandatario per obbligazioni assunte con la spedizione; la Corte ha disposto di riesaminare la qualificazione contrattuale.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nelle censure sulla responsabilità contrattuale e sull'inadempimento; la Corte ha stabilito che la qualificazione del rapporto e la prova dell'inadempimento contrattuale devono essere riconsiderate.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nei motivi incidentali relativi alla prova del danno e al nesso causale; la Corte ha confermato che il danno civilistico richiede prova specifica.

  • art. 2056 c.c.

    Norma relativa alla liquidazione del danno; evocata nelle impugnazioni sul quantum e sulla natura del danno (lucro cessante vs danno emergente).

  • art. 325 c.p.c.

    Norma sui termini di impugnazione e sull'impugnazione incidentale: la Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso incidentale tardivo dell'Università nelle condizioni delineate.

  • art. 331 e 334 c.p.c.

    Richiamate in ordine alla legittimazione dell'Università ad impugnare in via incidentale le statuizioni che la riguardavano nel rapporto contro Brusato quando il ricorso principale coinvolgeva anche quelle statuizioni.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali: la insufficiente motivazione determina nullità della decisione secondo la Corte.

Massime di principio

  • Quando un mittente incarica uno spedizioniere che conclude un contratto di trasporto con un vettore per conto (ma non in nome) del mandante, i diritti derivanti dal contratto di trasporto spettano allo spedizioniere e non automaticamente al mandante; per far valere pretese contro il vettore il terzo danneggiato deve dimostrare i presupposti della responsabilità extracontrattuale.
  • La responsabilità aquiliana del vettore verso un terzo estraneo al contratto richiede la motivazione specifica che individui una condotta illecita autonoma dal mero inadempimento contrattuale; non basta desumere il torto da un generico ritardo senza argomentare sul carattere lesivo di tale ritardo.
  • La qualificazione giuridica del rapporto (spedizione vs spedizione-trasporto) dipende dagli elementi di fatto: se lo spedizioniere esegue anche parte del trasporto (es. ritiro e consegna), può assumere gli obblighi del vettore ai sensi dell'art.1741 c.c.
  • Un ritardo modesto (es. pochi minuti) in assenza di un termine espressamente qualificato come essenziale può essere, di regola, socialmente tollerato e non idoneo a comprovare responsabilità senza ulteriori elementi (conoscenza del contenuto sensibile, istruzioni specifiche, colpa grave).
  • Per ottenere il risarcimento di una perdita di chance occorre provare la probabilità di successo della chance perduta; in mancanza della prova del contenuto dell'offerta e della comparazione con l'aggiudicatario la quantificazione non può essere fondata su mera approssimazione.
  • La liquidazione equitativa non può supplire alla mancanza della prova della sussistenza stessa del danno: il giudice può usare l'equità solo nei casi previsti e quando il fatto causale e l'esistenza del danno siano accertati.
  • La decisione sulle spese segue il principio di soccombenza per ciascun rapporto processuale; condanne alle spese che non rispettano la corretta individuazione dei soggetti soccombenti possono essere cassate e rinnovate in sede di merito.

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