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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26508/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava che il Tribunale avesse valutato come unica data rilevante ai fini della tempestività dell'appello il deposito della minuta (18/11/2014), trascurando che la pubblicazione/ inserimento nel registro cronologico con attribuzione del numero identificativo era avvenuta il 27/11/2014 (come comprovato da copia fotografica del registro online e da certificazione rilasciata dalla cancelleria) e che quindi l'impugnazione era tempestiva. Ha inoltre dedotto la rilevanza dell'art. 2719 c.c. per la riconoscibilità del documento non disconosciuto dalla controparte e censurato la mancata istruttoria sullo scostamento tra le due date.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso ritenendo che sussista una divergenza tra la data di deposito attestata in cancelleria (18/11/2014) e la data di inserimento nel registro cronologico con attribuzione del numero identificativo (27/11/2014). Richiamando il consolidato dictum delle Sezioni Unite, la Corte ha stabilito che il momento di venuta ad esistenza della sentenza (e quindi il dies a quo per l'impugnazione) coincide con l'inserimento nell'elenco cronologico e con l'attribuzione del numero identificativo; qualora vi sia scissione anomala delle date il giudice deve accertare la data di conoscibilità tramite istruttoria documentale, presunzioni semplici o in base all'art. 2697 c.c. Poiché la ricorrente aveva prodotto la certificazione della pubblicazione e la controparte non ne aveva disconosciuto la conformità, l'affidamento della ricorrente è stato tutelato. Sono stati assorbiti il terzo e il quarto motivo e il ricorso incidentale; la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova e della ricostruzione dei fatti da parte del giudice; la Corte ritiene che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato la prova documentale prodotta dalla ricorrente

  • art. 116 c.p.c.

    Collegato ai mezzi di prova documentale: utilizzato per censurare l'apprezzamento della documentazione prodotta riguardo alla data effettiva di pubblicazione

  • art. 133 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di motivazione delle decisioni e alla necessità di argomentare correttamente sul punto decisivo della tempestività dell'impugnazione

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    Base normativa per il motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte l'ha ritenuto fondato per la valutazione erronea della data efficace ai fini del dies a quo

  • art. 2719 c.c.

    Utilizzato per affermare che la copia fotografica del registro online e la certificazione rilasciata dalla cancelleria, non essendo state disconosciute dalla controparte, possono essere considerate riconosciute e atte a provare la data di pubblicazione

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come regola sullo spostamento dell'onere della prova: l'impugnante deve provare la tempestività, ma il giudice può ricorrere a presunzioni semplici o istruttoria documentale per accertare la data di conoscibilità

  • art. 2700 c.c.

    Cercato nel contesto della prova documentale; la Corte ha comunque ritenuto assorbiti i motivi connessi dopo l'accoglimento dei primi due

  • art. 2712 c.c.

    Citando norme sulla prova e relativi presupposti documentali; impiegata nel quadro dell'accertamento della riconoscibilità del documento

  • d.lgs. 7/3/2005 n. 82 (art. 23, co. 2 e art. 23‑quater)

    Riferimento alle norme sul documento informatico e alla rilevanza probatoria di documenti pubblicati su registri informatici; la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso della copia fotografica del registro online insieme alla certificazione di cancelleria

  • Cass. S.U. n. 18569 del 22/9/2016

    "Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo"

    Principio guida applicato dalla Corte: il momento rilevante per la decorrenza dei termini è l'inserimento nel registro cronologico con attribuzione del numero; in caso di discrepanza il giudice deve accertare la effettiva data di conoscibilità

Massime di principio

  • Quando la data di deposito apposta in calce alla sentenza e la data di inserimento nel registro cronologico divergono, il dies a quo per l'impugnazione è quello dell'inserimento nel registro con attribuzione del numero identificativo (momento di effettiva conoscibilità).
  • Se l'impugnante produce certificazione di pubblicazione o copia del registro online che indica una data diversa, e la controparte non contesta la conformità, tale prova è riconosciuta e deve tutelarsi il legittimo affidamento dell'impugnante (art. 2719 c.c.).
  • Il giudice deve accertare la data di conoscibilità mediante istruttoria documentale, presunzioni semplici o, se necessario, applicando l'art. 2697 c.c. (onere della prova sull'impugnante).
  • Non è sufficiente limitarsi ad assumere come valida la data apposta sulla minuta se esistono elementi che dimostrano l'effettivo inserimento nel registro in data successiva; il mancato esame di tali elementi può determinare cassazione per violazione di legge.
  • Documenti digitali o copie fotografiche tratte da registri online, unitamente a certificazioni rilasciate dalla cancelleria, possono avere valore probatorio rilevante, salvo disconoscimento opposto dalla controparte.

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