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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26537/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rimborso della ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti nel 2003 a un fondo di investimento tedesco (istante: MEAG, fondo le cui quote erano detenute esclusivamente dalla compagnia assicurativa tedesca Munchener Ruckversicherung). L'istanza (presentata il 20/04/2007) chiedeva la restituzione dell'intera ritenuta (importo complessivo indicato nella domanda) e, in subordine, la differenza tra la ritenuta applicata del 15% e l'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione (differenza quantificata in euro 11.943,75). La tesi dei ricorrenti era che, essendo il fondo nelle medesime condizioni previste dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997 (quote sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti residenti in Paesi white list come la Germania), un omologo fondo residente in Italia avrebbe beneficiato dell'esenzione dall'imposta sostitutiva e, quindi, i dividendi sarebbero stati trattati più favorevolmente: la diversa imposizione a carico del fondo estero (ritenuta fino al 15%) costituirebbe una restrizione alla libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE). La domanda era stata respinta dall'Amministrazione e dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (assorbendo il primo), ritenendo che la sentenza d'appello avesse errato nel valutare la comparazione guardando alla tassazione nel paese di residenza del fondo (Germania) e nel ridurre la verifica della discriminazione a questione di fatto anziché esaminare il quadro normativo nazionale e comunitario. La Corte ha affermato che l'applicazione della ritenuta (fino al 15%) sui dividendi corrisposti a un fondo non residente, che si trovi nelle medesime condizioni che farebbero beneficiare di esenzione un organismo residente (art. 9, comma 4, d.lgs. n.461/1997), integra una restrizione alla libera circolazione dei capitali contraria all'art. 63 TFUE. Ha poi formulato un principio di diritto interpretativo: l'art.10, par.2 della Convenzione Italia-Germania va interpretato, in buona fede e alla luce del diritto comunitario, in modo da consentire l'applicazione dell'esenzione prevista per gli organismi d'investimento collettivo mobiliare residenti (art.9, comma 4, d.lgs. n.461/1997) anche ai dividendi corrisposti al fondo tedesco nelle medesime condizioni. Di conseguenza il ricorso è stato accolto e il principio di diritto enunciato; la vicenda deve essere trattata in conformità a tale interpretazione (implicito annullamento/parziale disapplicazione della decisione impugnata e rimessione per ulteriore esame secondo i criteri indicati).

Norme richiamate

  • Art. 63 TFUE

    “Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri...”

    Principio di libera circolazione dei capitali: la differente imposizione sui dividendi a favore di fondi non residenti rispetto ai fondi residenti può costituire una restrizione vietata. Tale norma è fonte primaria che vincola l'interpretazione delle norme nazionali e convenzionali.

  • Art. 10 Convenzione Italia - Germania (sul doppio imponimento), par. 2

    “...tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente... l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.”

    Va interpretato in modo conforme al diritto UE e alla buona fede (art.31 Convenzione di Vienna) per evitare violazioni dell'art.63 TFUE: non può essere applicato in modo da determinare una discriminazione rispetto ai fondi residenti; pertanto l'aliquota prevista dalla convenzione va letta in combinato con la disciplina interna e, se necessario, adeguata per rispettare il diritto UE.

  • Art. 9 legge 23 marzo 1983, n. 77

    “...sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva...”

    Disciplina dell'imposta sostitutiva sui fondi residenti: i dividendi confluiscono nel risultato della gestione e sono assoggettati all'imposta sostitutiva; è punto di confronto per verificare la discriminazione rispetto alla ritenuta applicata ai fondi non residenti.

  • Art. 9, comma 4, d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461

    “Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione...”

    Prevede l'esenzione per organismi residenti quando le quote sono sottoscritte esclusivamente da investitori non residenti (es. residenti in Paesi white list): norma chiave che, se applicata solo ai fondi residenti e non a quelli esteri nelle medesime condizioni, può costituire discriminazione vietata dal TFUE.

  • Art. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    “La ritenuta è operata a titolo d’imposta ... con l’aliquota ... ridotta al 12,50 per cento per gli azionisti di risparmio. I soggetti non residenti ... hanno diritto al rimborso ...”

    Norma interna che disciplina la ritenuta alla fonte sui dividendi per i non residenti; la sua applicazione deve essere coordinata con le convenzioni e il diritto UE per evitare trattamenti discriminatori.

  • Art. 2697 cod. civ.

    Regola generale sulla prova: la questione della prova della disparità di trattamento è stata riconsiderata dalla Corte alla luce del criterio normativo di comparazione (bisogna confrontare la normativa nazionale applicabile), non limitandosi a esigenze probatorie meramente fattuali.

  • Art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione),

    Fondamento procedurale del ricorso in Cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha accolto il ricorso in ragione di violazione di diritto comunitario e di errata applicazione della normativa di riferimento.

  • Normativa nazionale successiva: legge 30 dicembre 2020, n. 178 (commi da 631 a 633)

    Richiamata in motivazione come intervento legislativo che, con effetto dal 1° gennaio 2021, ha equiparato il trattamento fiscale di organismi d'investimento esteri e nazionali purché stabiliti in Stati membri/SEE con adeguato scambio di informazioni; indicativa dell'evoluzione normativa posta a valle della vicenda.

Massime di principio

  • Per valutare una presunta discriminazione fiscale sui dividendi verso fondi esteri va confrontata la disciplina nazionale applicabile ai dividendi (criteri distintivi fissati dalla normativa nazionale), non la tassazione nel paese di residenza del fondo estero.
  • Se la normativa nazionale prevede un trattamento più favorevole per fondi residenti (esenzione o regime speciale) e un trattamento meno favorevole per fondi non residenti nelle medesime condizioni, ciò può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali (art.63 TFUE).
  • Le convenzioni sulla doppia imposizione devono essere interpretate in modo conforme al diritto dell'Unione (interpretazione adeguatrice); ove l'interpretazione conforme non sia possibile, il giudice nazionale deve trarre le conseguenze del contrasto, anche disapplicando la norma interna che determina la discriminazione.
  • La giustificazione invocata dallo Stato (coerenza del sistema fiscale, efficacia dei controlli, lotta all'elusione) è accolta solo in casi ristretti e previa verifica rigorosa del nesso diretto e della proporzionalità; la mera tutela del gettito non giustifica discriminazioni.
  • In situazioni analoghe, è essenziale dimostrare la comparabilità degli elementi oggettivi richiesti dalla normativa nazionale (es. natura dell'investitore, requisito della pluralità o suo equivalente, status white list) e la corrispondenza delle condizioni; tuttavia la valutazione della compatibilità con il TFUE può essere decisa come questione di diritto sulla base dell'assetto normativo.
  • Dopo la giurisprudenza e gli interventi normativi più recenti, gli Stati membri hanno interesse a uniformare i regimi fiscali tra fondi residenti ed esteri qualificati (es. mediante modifiche legislative) per evitare contenziosi e obblighi di rimborso.

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