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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4184/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Enna per il delitto di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Il ricorrente deduceva: 1) estinzione del reato per prescrizione, contestando il computo delle sospensioni disposto dal primo giudice (sospensione per legittimo impedimento per stato di detenzione sopravvenuto e sospensione per termine a difesa a seguito di nuova nomina fiduciaria); 2) nullità per mancata notificazione dell'ordinanza di fissazione della nuova udienza all'imputato legittimamente impedito (art. 420-ter c.p.p.); 3) vizio di motivazione e travisamento sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 4) erroneità della confisca del profitto del reato (art. 640-quater c.p.) fino all'intero importo percepito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla prescrizione, ritenendo errato il calcolo delle sospensioni del termine prescrizionale operato dal giudice di primo grado: la sospensione per stato di detenzione sopravvenuto deve essere calcolata, salvo eccezioni, prendendo come riferimento il giorno dell'impedimento aumentato di 60 giorni (art. 159, comma 1, n. 3 c.p.), mentre il rinvio concesso per termine a difesa al nuovo difensore (art. 108 c.p.p.) non produce, di per sé, la sospensione dei termini prescrizionali. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato risultava estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza d'appello. Tuttavia la Corte ha esaminato ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p. la questione della confisca e l'ha ritenuta legittima: la condotta consistente nella allegazione di contratti di affitto falsi ha integrato la fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. e ha reso illecito l'intero contributo erogato, per cui è stata confermata la confisca del profitto del reato anche per equivalente.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    La falsificazione e l'allegazione di documentazione falsificata finalizzata ad ottenere contributi pubblici integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; la condotta fraudolenta "inquina" l'intera procedura e rende illecito l'intero contributo ottenuto.

  • art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.

    Per il calcolo della sospensione della prescrizione dovuta al rinvio per stato di detenzione sopravvenuto si prende come riferimento il giorno dell'impedimento aumentato di 60 giorni; non può essere computato automaticamente l'intero periodo intercorrente tra le udienze.

  • art. 108, comma 1 cod. proc. pen.

    Il riconoscimento di un termine a difesa al nuovo difensore (art. 108) costituisce un elemento distinto e non comporta di per sé la sospensione dei termini prescrizionali, salvo che il rinvio sia motivato da un impedimento dell'imputato o del difensore.

  • art. 420-ter, commi 1 e 3 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione a presunte nullità per mancata notificazione dell'ordinanza di fissazione della nuova udienza all'imputato legittimamente impedito; la Corte ha assorbito tali censure alla luce dell'annullamento per prescrizione.

  • art. 640-quater cod. pen.

    Norma relativa alla confisca del profitto del reato; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca anche per equivalente sull'intero contributo ottenuto indebitamente.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Imposizione alla Corte di Cassazione di esaminare la legittimità della confisca anche quando la sentenza di merito sia annullata per altre ragioni (qui applicata per confermare la confisca nonostante l'annullamento per prescrizione).

  • Reg. CE n. 1122/2009, artt. 58 e 60

    Il regolamento amministrativo distingue effetti amministrativi tra dichiarazioni colpose (ridimensionamento del contributo) e dichiarazioni intenzionalmente false (perdita dell'intero contributo); benché non determini sanzioni penali, aiuta a interpretare l'effetto della dichiarazione intenzionalmente falsa sull'intero beneficio ricevuto.

  • art. 23-bis D.L. n. 137/2020

    Richiamato per la procedura a trattazione scritta adottata nel presente giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Il rinvio del dibattimento per stato di detenzione sopravvenuto dell'imputato costituisce legittimo impedimento ai fini della sospensione della prescrizione, ma la durata sospensiva va calcolata con riferimento al giorno dell'impedimento aumentato di 60 giorni (art. 159, comma 1, n. 3 c.p.), non automaticamente per l'intero arco temporale tra le udienze.
  • Il mero rinvio concesso per consentire il termine a difesa al nuovo difensore ai sensi dell'art. 108 c.p.p. non comporta automaticamente sospensione dei termini prescrizionali; va verificata la causa del rinvio (impedimento vs. semplice riconoscimento del termine a difesa).
  • Quando la condotta fraudolenta consiste nella presentazione di documentazione falsificata che incide sulla procedura di erogazione del contributo, l'illecito può "inquinare" l'intera procedura rendendo illecito l'intero importo percepito, giustificando la confisca dell'intero contributo.
  • Anche se la condanna viene annullata per intervenuta prescrizione, la Corte di Cassazione è tenuta ad esaminare autonomamente la legittimità delle misure patrimoniali (confisca) ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p.
  • Le valutazioni sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e sul travisamento probatorio richiedono motivazioni solide: la falsificazione di documenti funzionali all'ottenimento di benefici pubblici è normalmente ritenuta idonea a integrare il dolo generico richiesto dall'art. 640-bis.
  • In casi simili, per evitare la prescrizione, è essenziale che il computo dei termini e delle sospensioni sia effettuato con rigore tecnico e motivato in base alle norme specifiche; difese che pongono rilievo su vizi formali relativi ai rinvii devono documentare la natura impeditiva del rinvio stesso.

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