Cassazione Civile, Ordinanza n. 27436/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva riclassato un immobile, confermando la categoria D/4 già attribuita e respingendo la categoria B/2 proposta dal contribuente tramite procedura DOCFA. Il bene era destinato a struttura sanitaria e assistenziale gestita dall'ente ricorrente in regime di accreditamento con l'ASL e di convenzione con la Regione Toscana, con corrispettivi predeterminati. Il contribuente sosteneva che l'attività svolta fosse senza scopo di lucro e che ciò imponesse l'inquadramento in B/2. Con il primo motivo denunciava violazione delle norme catastali (artt. 8, 10, 11 R.D. 652/1939; artt. 5, 6, 7 d.P.R. 1142/1949), assumendo che la struttura fosse adibita ad attività non lucrativa; con il secondo motivo deduceva omesso esame del fatto decisivo relativo all'esistenza o meno del fine di lucro; con il terzo motivo denunciava motivazione apparente o omessa, per mancata spiegazione delle ragioni dell'attribuzione della categoria D/4 e del ritenuto fine di lucro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in materia di classamento catastale, la verifica del requisito del fine di lucro non può essere condotta guardando solo all'attività concretamente svolta nella struttura o alla natura soggettiva dell'ente gestore, ma deve riferirsi alle caratteristiche oggettive e strutturali dell'immobile e alla sua destinazione funzionale. Tuttavia, pur rilevando che la motivazione della CTR non era pienamente corretta perché fondata sulla sola natura commerciale dell'attività svolta, la Corte ha corretto la motivazione ex art. 384, ult. co., c.p.c., osservando che il ricorrente non aveva allegato né provato mutate caratteristiche strutturali dell'immobile idonee a giustificare il passaggio da D/4 a B/2. La sentenza impugnata è stata quindi confermata nel risultato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione
è stato invocato per censurare la decisione di merito per errore di diritto nella disciplina del classamento catastale.
omesso esame del fatto decisivo
è stato invocato per lamentare la mancata considerazione del fatto relativo al fine di lucro ai fini dell'accatastamento.
omessa e/o apparente motivazione
è stato invocato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
modificata la motivazione
la Corte ha confermato il dispositivo della sentenza impugnata correggendone la motivazione in diritto.
norme richiamate dal ricorrente a sostegno della richiesta di classamento in categoria B/2.
artt. 5, 6, 7 d.P.R. 1142/1949
norme richiamate dal ricorrente a sostegno del diverso classamento catastale.
art. 36 d.P.R. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o omessa pronuncia.
richiamato per la denunciata carenza di motivazione della sentenza.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel classamento catastale di immobili appartenenti a categorie speciali o particolari, la valutazione deve essere compiuta in chiave oggettiva, avendo riguardo alle caratteristiche costruttive e tipologiche del bene e alla sua destinazione funzionale, non al solo uso concreto che ne faccia il titolare.
- La presenza o l'assenza del fine di lucro rileva, ai fini catastali, solo se desumibile da elementi oggettivi dell'immobile e della sua struttura, non dalla mera qualità soggettiva del proprietario o gestore né dal tipo di rapporto convenzionale o accreditamento con enti pubblici.
- Chi chieda il mutamento di categoria catastale ha l'onere di allegare e provare le specifiche modifiche strutturali o funzionali dell'immobile che giustifichino il diverso classamento; allegazioni generiche sulla natura non lucrativa dell'attività non sono sufficienti.
- Se il giudice di merito raggiunge un risultato conforme a diritto ma con motivazione non pienamente corretta, la Corte di cassazione può confermare la decisione correggendone la motivazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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