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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6932/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per sequestro di persona e lesioni. Tre motivi: (1) violazione dell'art. 605 cod. pen.: contestazione della configurabilità del sequestro perché la persona offesa avrebbe riferito solo successivamente l'uso di una corda e, in assenza di prova dell'effettiva impossibilità di allontanarsi, si tratterebbe al più di violenza privata; (2) vizio di motivazione e mancata valutazione del "collegamento probatorio" (art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.) con un procedimento a carico della vittima, che avrebbe imposto l'applicazione delle regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p. e richiesto ulteriori riscontri; mancata considerazione di elementi di prova prodotti dalla difesa (es. tabulati telefonici); (3) apparente mancata considerazione delle esigenze cautelari: si deduceva che la gravità fosse solo astratta e che elementi come l'accompagnamento della vittima in ospedale da parte di Amandeep Singh dimostrassero attenuazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati: (1) sul piano sostanziale, ha confermato che la privazione della libertà può essere anche di breve durata ma integra il reato di sequestro se derivante da coazione fisica o psicologica tale da impedire l'allontanamento; l'assenza di prova dell'uso della corda non esclude il sequestro; (2) non sussisteva il collegamento probatorio spaziale e temporale richiesto dall'art. 371, comma 2, lett. b), per applicare le regole di cui all'art. 192; inoltre il Tribunale aveva già valutato e motivato adeguatamente la attendibilità della vittima e numerosi riscontri (referto medico, testimonianze, filmati, rinvenimento del telefono, tracce ematiche sui mezzi) a sostegno della decisione; (3) le esigenze cautelari erano congruamente motivate sulla base della brutalità, modalità operative, pluralità di partecipanti, uso di armi, durata della privazione e precedenti dei ricorrenti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 605 cod. pen.

    Il delitto di sequestro di persona può integrarsi anche se la limitazione della libertà è di breve durata; è sufficiente una coazione fisica o psicologica che impedisca alla vittima, anche per un breve arco di tempo, di superare l'ostacolo all'allontanamento

  • art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

    La norma che disciplina il collegamento probatorio richiede un legame spazio-temporale e un collegamento 'naturalistico' fra reati perché si configuri l'incompatibilità/testimonianza; non si applica quando i reati ricadono in contesti temporali e spaziali diversi

  • art. 192, commi 2-4, cod. proc. pen.

    Le regole probatorie che impongono riscontri per dichiarazioni rese da persone con possibile conflitto vanno applicate solo se sussiste l'incompatibilità prevista dall'art. 371; in mancanza del collegamento probatorio richiesto, le dichiarazioni della vittima possono valere se corredate da adeguati riscontri e ritenute attendibili

  • art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Ai fini delle esigenze cautelari non è escluso valutare la gravità concreta della condotta, le modalità operative, la pluralità dei partecipanti e i precedenti; tali elementi possono giustificare il pericolo di recidiva e l'inadeguatezza di misure meno afflittive

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la misura dell'ammenda a carico delle parti che propongono ricorsi inammissibili o infondati, come applicata dalla Corte nella misura di euro 3.000

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti formali dei motivi di cassazione (esposizione sintetica) e l'ambito di delibazione rispetto all'ordinanza impugnata

Massime di principio

  • La privazione della libertà ai fini dell'art. 605 c.p. può realizzarsi anche per un periodo breve se la vittima è resa incapace, fisicamente o psicologicamente, di allontanarsi; non è sempre necessario l'uso di vincoli materiali come una corda
  • Per contestare efficacemente in Cassazione la valutazione dei gravi indizi è necessario criticare specificamente e motivatamente i passaggi logici del provvedimento di merito; motivi generici o non confrontati con le argomentazioni del giudice di merito sono inammissibili
  • Il "collegamento probatorio" ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) richiede intima connessione spazio-temporale e naturalistica fra reati; denunce riferite a fatti posti in tempi e contesti diversi non determinano automaticamente l'incompatibilità della persona offesa
  • Le dichiarazioni della vittima, rese tempestivamente e coerenti, possono essere valutate idonee come elemento indiziario anche se emergono dettagli in successive dichiarazioni, purché il giudice motivi sulla loro attendibilità e sui riscontri
  • I tabulati telefonici e le celle sono utili riscontri ma non indispensabili se esistono altri elementi probatori (referti medici, filmati, ritrovamenti, testimonianze, tracce sui mezzi) che compongono un quadro indiziario congruo
  • Ai fini cautelari la gravità concreta del fatto, le modalità violente, la pluralità dei partecipanti e precedenti analoghi rappresentano elementi legittimi per valutare il pericolo di recidiva e l'inadeguatezza di misure meno afflittive

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