Sentenza n. 3282/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- -OMISSIS-, adottato il 20.6.2025, notificato in data 22.6.2025, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha ordinato alla ricorrente di lasciare il territorio comunale di -OMISSIS- entro 48 ore dalla notifica del provvedimento e di non farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un anno (foglio di via obbligatorio ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 1, lett. c), del t.u. n. 159/2011); e per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con ordine di lasciare il territorio comunale entro 48 ore e divieto di ritorno per un anno
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria foglio di via)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore in relazione alla sua partecipazione a una protesta presso uno showroom. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, erroneità e difetto di motivazione, carenza di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 16 Cost., sostenendo che la manifestazione era pacifica, che il precedente di polizia per partecipazione a una riunione pubblica non preavvisata si era concluso con archiviazione e che il provvedimento non descriveva la specifica condotta individuale né esaminava la complessiva condotta di vita. Ha inoltre dedotto sviamento, assumendo che la misura fosse diretta a dissuaderla dalla partecipazione a future manifestazioni, e violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU, anche in relazione agli artt. 10 e 11 CEDU, per l’effetto sproporzionatamente dissuasivo sulla libertà di circolazione e di manifestazione del pensiero. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendo insussistenti o comunque non adeguatamente dimostrati i presupposti soggettivi e oggettivi del foglio di via. L’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 richiede sia l’appartenenza del destinatario a una delle categorie di cui all’art. 1, lett. c), sia un concreto pericolo per la sicurezza pubblica. Tali presupposti devono essere interpretati rigorosamente, alla luce dei parametri costituzionali e sovranazionali, valorizzando il vissuto criminale del soggetto e la precisa offensività delle condotte. Nel caso concreto il provvedimento richiamava la presenza della ricorrente a una manifestazione non violenta, durante la quale alcuni manifestanti avevano esposto striscioni, incollato le mani a vetrine e ruote di autovetture e determinato una momentanea sospensione dell’attività commerciale, ma non individuava adeguatamente la condotta specifica e individuale della ricorrente. Inoltre, non risultava comprovata la sua dedizione a comportamenti offensivi della sicurezza o della tranquillità pubblica. Il Collegio ha richiamato anche l’intrinseca criticità della limitazione territoriale, riferita a un comune diverso da quello in cui sarebbero state poste in essere alcune condotte valorizzate dall’amministrazione, e la necessità di rispettare il principio di proporzionalità. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il provvedimento è stato annullato; le spese sono state compensate per giustificati motivi, in considerazione dell’andamento della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011
i provvedimenti previsti dal presente capo ... si applicano a coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
Individua il presupposto soggettivo del foglio di via: l’appartenenza, sulla base di elementi di fatto, a una categoria di persone dedite alla commissione di reati offensivi di determinati beni pubblici.
Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate
Il potere di adottare il foglio di via presuppone cumulativamente l’appartenenza a una categoria dell’art. 1 e la pericolosità per la sicurezza pubblica; la motivazione deve rendere verificabili tali presupposti e la misura deve essere proporzionata.
art. 16 Cost.
La limitazione della libertà di circolazione derivante dal foglio di via deve essere scrutinata in modo rigoroso e proporzionato.
art. 2 Protocollo n. 4 CEDU
La restrizione della libertà di circolazione deve risultare necessaria e proporzionata rispetto alle finalità di sicurezza pubblica e prevenzione dei reati.
art. 10 CEDU
La misura non può incidere sproporzionatamente sulla libertà di espressione, anche quando esercitata mediante partecipazione a manifestazioni.
art. 11 CEDU
La partecipazione pacifica a manifestazioni costituisce parametro rilevante nel controllo di proporzionalità della misura di prevenzione.
Il precedente richiamato dall’amministrazione, relativo alla partecipazione a una riunione pubblica non preavvisata, non è stato ritenuto sufficiente, da solo e in assenza di ulteriori elementi individualizzanti, a dimostrare i presupposti del foglio di via.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio richiede cumulativamente che il destinatario rientri, sulla base di concreti elementi di fatto, in una delle categorie soggettive previste dall’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e che sia pericoloso per la sicurezza pubblica; la mera partecipazione a una manifestazione non dimostra automaticamente tali presupposti.
- La partecipazione a una manifestazione non violenta non è, di per sé, sufficiente a qualificare il partecipante come persona socialmente pericolosa ai fini dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, in mancanza dell’individuazione di una specifica condotta individuale qualificabile come reato o concretamente offensiva per la sicurezza o la tranquillità pubblica.
- La motivazione del foglio di via deve individualizzare la condotta del destinatario e indicare elementi idonei a dimostrarne la dedizione a comportamenti offensivi dei beni tutelati; il richiamo generico a condotte poste in essere da alcuni manifestanti non è sufficiente.
- Le misure di prevenzione del foglio di via, incidendo sulla libertà di circolazione e potenzialmente sulla libertà di manifestazione del pensiero, devono essere interpretate e applicate in modo rigoroso e proporzionato rispetto alla concreta finalità preventiva perseguita.
- La limitazione territoriale deve conservare una concreta idoneità preventiva rispetto alla pericolosità attribuita al destinatario; è sintomo di sproporzione una misura riferita a un territorio nel quale non risulti adeguatamente collegata la condotta valorizzata dall’amministrazione.
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