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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26586/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall’originaria banca creditrice per il saldo passivo di un conto corrente e per il residuo di un finanziamento in ECU concesso al debitore principale. In primo grado l’opposizione era stata respinta; in appello la decisione è stata riformata, con revoca del decreto nei confronti di alcuni garanti, perché: per il finanziamento in ECU del 13.12.1993 la Corte territoriale ha ritenuto che si trattasse di un nuovo contratto e non del rinnovo di quello del 28.8.1992, sicché la fideiussione prestata per il primo finanziamento non poteva automaticamente estendersi al secondo; per il conto corrente la Corte ha ritenuto non provato il credito, poiché la banca non aveva prodotto l’intera documentazione contabile ma solo estratti parziali, e perché non sarebbe stata proposta una domanda di condanna per l’eventuale minor importo accertabile. La cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa considerazione della fideiussione omnibus del 14.4.1992, che secondo la ricorrente avrebbe coperto anche i successivi rapporti finanziari; 2) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e omessa valutazione di documenti che avrebbero dimostrato che il secondo finanziamento era una proroga/rinnovo del primo e che le garanzie personali erano state confermate; 3) violazione delle norme sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e sulla prova del saldo di conto corrente, sostenendo che il giudice avrebbe potuto accertare un credito minore anche senza domanda specifica e che, in caso di estratti conto incompleti, poteva procedersi a ricalcolo partendo dal saldo zero o dal primo saldo a debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendoli inammissibili (anche per difetto di autosufficienza e mancato confronto con la ratio decidendi) e, nel secondo, comunque infondato il vizio motivazionale. Ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve decidere sul merito della pretesa creditoria anche senza domanda espressa di condanna a una somma minore e che, nei rapporti di conto corrente, la produzione parziale degli estratti può consentire la ricostruzione del saldo se il primo estratto utile presenta un saldo iniziale a debito del correntista, potendosi quindi procedere al ricalcolo partendo da zero in presenza dei presupposti giurisprudenzialmente richiesti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per l’eccezione di inammissibilità sollevata in memoria

  • art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.

    il ricorso deve contenere chiara esposizione dei fatti e autosufficienza, a pena di inammissibilità

  • art. 115 c.p.c.

    richiamo al dedotto vizio di valutazione delle prove, non ritenuto decisivo

  • art. 116 c.p.c.

    richiamo al dedotto vizio di valutazione delle prove, non ritenuto decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    evocato nel primo motivo, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile

  • art. 1938 c.c.

    evocato in relazione alla fideiussione omnibus

  • art. 1362 c.c.

    nell’interpretazione del contratto rileva la comune intenzione delle parti e, con maggior rigore, il comportamento unilaterale favorevole alla parte che lo allega

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    il comportamento delle parti successivo al contratto può essere valutato ai fini interpretativi

  • art. 1230, comma 2, c.c.

    richiamato in tema di novazione oggettiva e animus novandi

  • art. 1321 c.c.

    evocato dal ricorrente nel secondo motivo

  • art. 1369 c.c.

    evocato dal ricorrente nel secondo motivo

  • art. 1453 c.c.

    evocato dal ricorrente nel secondo motivo

  • art. 1456 c.c.

    evocato dal ricorrente nel secondo motivo

  • art. 1186 c.c.

    evocato dal ricorrente nel secondo motivo

  • art. 643 c.p.c.

    evocato nel terzo motivo in tema di decreto ingiuntivo

  • art. 653 c.p.c.

    evocato nel terzo motivo in tema di opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato nel terzo motivo in relazione al vizio di motivazione

  • art. 1713 c.c.

    evocato nel terzo motivo

  • art. 1856 c.c.

    evocato nel terzo motivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova del credito

  • art. 1300 c.c.

    evocato nel terzo motivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione: il giudice deve accertare autonomamente la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di tutte le prove offerte dalle parti, senza limitarsi a verificare la regolarità formale dell’ingiunzione.
  • La parte opposta che si limiti a resistere all’opposizione e chiedere la conferma del decreto non ha bisogno di formulare una domanda espressa di condanna per una somma minore eventualmente risultante in corso di causa, perché l’accertamento del credito avviene nel merito dell’opposizione.
  • Nei rapporti di conto corrente, la prova del saldo può essere ricostruita anche con produzione documentale parziale degli estratti conto, purché il primo estratto disponibile presenti un saldo iniziale a debito del cliente e manchino elementi che rendano possibile l’esistenza di un credito non documentato nel periodo scoperto.
  • Ai fini dell’interpretazione del contratto, il comportamento successivo delle parti è un criterio ermeneutico rilevante, ma quando si valorizza un comportamento unilaterale favorevole alla parte che lo invoca occorre un vaglio particolarmente rigoroso della sua significatività e decisività.
  • La fideiussione prestata per un precedente rapporto non si estende automaticamente a un successivo e autonomo contratto di finanziamento, quando dagli elementi contrattuali e comportamentali risulti che non si tratti di mero rinnovo e manchi una specifica manifestazione scritta di volontà di garantire il nuovo rapporto.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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