Cassazione Penale, Sentenza n. 11124/2024 del 18/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Torino sostenendo: 1) violazione del "diritto di difendersi provando" per il rifiuto di escutere il collaboratore Andrea Mantella, ritenuto decisivo; 2) vizio sostanziale sull'art. 416-bis cod. pen. per indeterminatezza temporale della contestazione e per la valutazione dell'appartenenza al sodalizio ('ndrangheta) sulla base di frequenze e contatti generici; 3) errata determinazione della legge penale applicabile ratione temporis (contestazione della applicazione della legge 27.5.2015 n.69 per fatti che il ricorrente ritiene anteriori). Ha altresì dedotto difformità e contraddizioni nelle dichiarazioni dei collaboratori e la necessità di rinnovare l'istruttoria con audizione di ulteriori collaboratori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, si sia correttamente uniformata ai principi indicati nella sentenza di annullamento: ha valutato congruamente la credibilità del collaboratore Ungaro e individuato riscontri individualizzanti nelle frequenti e peculiari relazioni telefoniche e nelle frequentazioni (es. Bar Gran Galà) con esponenti della famiglia Crea; ha inoltre considerato utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore Mantella come elemento confermativo benché l'escussione non sia stata ritenuta indispensabile in sede di rinvio; ha adeguatamente motivato l'applicazione della normativa più grave ritenendo che gli elementi probatori dimostrassero la persistenza dei contatti almeno fino al periodo natalizio 2015. Conseguenze pratiche: è stata confermata la condanna per il capo 1) (associazione mafiosa, art. 416-bis) con rideterminazione della pena in anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione (esclusa la recidiva e l'aggravante del quarto comma; modificati gli accessori della pena), mentre il capo 2) è stato dichiarato estinto per prescrizione. Il ricorso di Serratore è stato dunque rigettato e resta efficace la decisione di merito resa dalla Corte d'appello in sede di rinvio.
Norme richiamate
Norma centrale del giudizio (associazione mafiosa). La Corte ha ritenuto che la partecipazione al sodalizio possa essere provata anche attraverso apporto interno e comportamenti non necessariamente riconducibili a reati-fine, e che riscontri quali rituali associativi, frequenze, contatti telefonici dedicati e il possesso di armi possano costituire riscontro individualizzante alle dichiarazioni dei collaboratori.
art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (aggravante)
L'aggravante è stata discussa ma la Corte d'appello in sede di rinvio l'ha esclusa; la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito.
Richiamata nella fase di merito con riferimento alla contestazione di aggravanti; la sentenza chiarisce che alcune aggravanti contestate sono state escluse.
art. 110 cod. pen.; art. 12-quinquies DL n. 306/1992
Norme richiamate con riguardo al capo relativo all'intestazione fittizia; tale capo è stato dichiarato estinto per prescrizione nella fase di rinvio.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Regola sul valore della chiamata di correità e sui riscontri individualizzanti: la Corte di Cassazione ha ribadito che il riscontro non deve necessariamente riguardare le medesime condotte illustrate dal collaboratore, ma può consistere in qualsiasi elemento idoneo ad attestare l'appartenenza stabile al sodalizio.
Norma che disciplina i poteri del giudice di appello in materia probatoria (assunzione di prove indispensabili). La Corte ha confermato che, nel rinvio dopo annullamento e nel processo con rito abbreviato, l'assunzione di nuove prove è richiesta solo se indispensabile alla decisione.
art. 627, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata come criterio di rilevanza delle prove in sede di appello; la Corte ha sottolineato i limiti per la riapertura istruttoria in giudizio abbreviato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Censura in cassazione per vizio di travisamento della prova per omissione: la VI Sezione aveva ritenuto fondate le doglianze del PG su omissioni nella valutazione di riscontri individualizzanti.
Novella incriminatrice che ha inasprito il trattamento sanzionatorio per l'art. 416-bis. La Corte ha valutato la questione di applicabilità ratione temporis e condiviso la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto dimostrata la persistenza dei contatti fino al periodo in cui la legge era già in vigore.
legge 125/2008; DL 23 maggio 2008 n. 92
Richiamate nella discussione sulla normativa applicabile nel tempo; la difesa invocava l'applicazione di norme più favorevoli ove possibile, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina successiva per le ragioni di fatto indicate dai giudici di merito.
Massime di principio
- La prova della partecipazione ad associazione mafiosa può fondarsi su contributi interni non necessariamente traducibili in reati-fine: riti associativi, partecipazione a riunioni, frequenze stabili e rapporti qualificati con vertici del gruppo sono elementi idonei a provare "appartenenza".
- La chiamata di correità resa da un collaboratore di giustizia richiede riscontri individualizzanti, ma tali riscontri non devono riguardare necessariamente le stesse condotte narrate: possono essere elementi di contesto che attestino la stabile e qualificata relazione dell'imputato con la struttura criminale.
- In caso di annullamento con rinvio la Corte di merito resta libera nella valutazione ma è vincolata a svolgere l'indagine richiesta dalla Cassazione e a motivare secondo lo schema indicato: il giudice di rinvio deve esporre le ragioni per cui i nuovi o riqualificati elementi dimostrano quanto contestato.
- Nel processo con rito abbreviato (e in appello conseguente ad esso) la rinnovazione dell'istruttoria per acquisire prove sopravvenute è consentita solo se tali prove sono rilevanti e assolutamente necessarie; la mera richiesta delle parti non impone al giudice di disporne l'assunzione.
- Sulla questione della legge applicabile nel tempo (successione di leggi): quando la contestazione abbraccia un arco temporale e la norma incriminatrice peggiora in seguito, l'applicazione della nuova disciplina può essere legittima se dai fatti risulta la persistenza dell'affiliazione fino al periodo successivo al mutamento legislativo; in caso contrario l'onere di prova sul prolungamento della condotta grava sull'accusa.
- La mancata escussione di un collaboratore non sempre configura una lesione del diritto di difesa: per ottenere la riapertura istruttoria occorre dimostrare che, senza quella prova, nella motivazione permangono lacune, contraddizioni o illogicità di decisiva rilevanza.
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