Cassazione Penale, Sentenza n. 44307/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello riformata in secondo grado, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e agli artt. 56 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Contestava che non fosse stata effettivamente esclusa l'aggravante speciale dell'ingente quantità (come indicato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento), lamentava la violazione del divieto di reformatio in peius e la mancata rideterminazione della pena in conformità all'indicazione della Corte di annullamento (ossia il necessario riferimento al minimo edittale e la riduzione per il delitto tentato), rilevando che in appello si era operata soltanto una riduzione di un terzo ex art. 56 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la precedente pronuncia di questa Corte (Sez. VI, n. 45890/2023) avesse devoluto al giudice del rinvio esclusivamente il nuovo computo della pena con l'obbligo di espungere la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990, senza indicazioni vincolanti circa l'adozione della soglia minima edittale. La Corte territoriale ha indicato una pena base di sei anni di reclusione e euro 45.000 di multa, ha applicato la riduzione di un terzo per il delitto tentato e un ulteriore terzo per la diminuzione del rito, motivando la dosimetria con la gravità della condotta e i precedenti penali. La motivazione è stata ritenuta adeguata e sufficiente; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Applicata per ridurre la pena per il delitto tentato; la Corte di appello ha concesso una riduzione di un terzo in conseguenza del tentativo, ritenuta congruamente motivata.
Richiamato come norma di concorso di persone nel reato; la condotta è stata valutata nel contesto del concorso tra Iafulli e altri soggetti.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale in materia di stupefacenti applicata al fatto, inquadrando il reato nella disciplina delle sostanze stupefacenti.
Aggravante speciale relativa all'ingente quantità: la Corte di cassazione aveva disposto l'espunzione di tale circostanza; il giudice del rinvio ha ottemperato non applicando alcuna aggravante.
Criteri per la determinazione della pena: i giudici di merito hanno richiamato l'articolo per motivare la congruità della pena in relazione alla gravità della condotta e alla personalità del reo.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare i limiti della Corte di legittimità nell'emettere valutazioni di merito; la cassazione non poteva rideterminare la pena in luogo del giudice del rinvio.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con L. 176/2020)
Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del ricorso (menzionata come riferimento per il rito procedurale).
Disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende quale sanzione pecuniaria, come previsto dall'articolo.
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla con rinvio per l'espunzione di un'aggravante, la devoluzione al giudice del rinvio può essere limitata al solo nuovo calcolo della pena; il giudice di merito conserva margine di discrezionalità nella dosimetria entro i vincoli indicati dalla Cassazione.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice del rinvio di rideterminare la pena nei limiti della devoluzione operata: non sempre l'annullamento impone l'adozione del minimo edittale, salvo che la Corte di legittimità abbia dato istruzioni esplicite e vincolanti in tal senso.
- La riduzione per tentativo ex art. 56 cod. pen. è applicabile dal giudice di merito ed incide sulla pena base; la sua entità e il rapporto con altre diminuzioni devono essere motivati adeguatamente.
- L'onere motivazionale sulla determinazione della pena si attenua quando la pena inflitta è nettamente al di sotto della media edittale: in tali casi può essere sufficiente un richiamo ai criteri generali di adeguatezza o a espressioni sintetiche (es. pena congrua), mentre è richiesta motivazione più dettagliata se la pena supera significativamente la misura media edittale.
- La Cassazione non può procedere a valutazioni di merito per rideterminare la pena al posto del giudice di rinvio; può però imporre l'espunzione di circostanze o indicare profili giuridici vincolanti che il giudice dovrà rispettare nella nuova dosimetria.
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