Cassazione Civile, Ordinanza n. 38983/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di successione notificato agli eredi di un soggetto deceduto nel 2013. L'Ufficio aveva recuperato imposta applicando il coacervo tra il relictum ereditario e una donazione di quote societarie effettuata dal de cuius nel 2005. La commissione tributaria di secondo grado aveva annullato l'atto ritenendo che, nel sistema successivo alla soppressione e reintroduzione dell'imposta di successione, l'istituto del coacervo tra relictum e donatum fosse stato espunto dall'ordinamento, anche perché originariamente collegato a un regime di aliquote progressive ormai sostituito da aliquote fisse per grado di parentela. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 47, d.l. 262/2006, 8, comma 4, e 57, comma 1, d.lgs. 346/1990, sostenendo che il coacervo conservi funzione antielusiva rispetto alla franchigia e che, non essendo stato espressamente abrogato l'art. 8 del TUS, debbano esservi ricomprese tutte le donazioni anteriori, anche quelle effettuate nel periodo di soppressione dell'imposta (dal 25 ottobre 2001 al 29 novembre 2006).
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'imposta di successione, non può affermarsi la permanente vigenza dell'istituto del coacervo in assenza di una base legale certa, non essendo sufficiente un mero ragionamento di pratica compatibilità con il sistema delle franchigie. Di conseguenza, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei contribuenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza è stata formulata come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2, comma 47, d.l. 262/2006
Disposizione richiamata come base del vigente assetto dell'imposta di successione dopo la reintroduzione del tributo.
art. 8, comma 4, d.lgs. 346/1990
Norma richiamata dall'Ufficio a sostegno della permanenza del coacervo tra donatum e relictum.
art. 57, comma 1, d.lgs. 346/1990
Norma invocata nel ricorso quale ulteriore parametro interpretativo della disciplina dell'imposta di successione.
Richiamato come disposizione originaria del TUS cui era storicamente riferito il coacervo, ma ritenuto non sufficiente a fondare una sua permanente operatività nel nuovo sistema.
Massime di principio
- Nel sistema dell'imposta di successione, l'operatività del coacervo tra relictum e donatum richiede una base normativa chiara e non può essere desunta da una mera compatibilità funzionale con il meccanismo delle franchigie.
- Quando una disciplina tributaria ha subito più interventi legislativi non pienamente armonizzati, non è consentito ricostruire un effetto impositivo in via interpretativa in assenza di un espresso fondamento legale.
- La mancata espressa abrogazione di una norma non basta, da sola, a far ritenere sopravvissuto un istituto se il nuovo assetto normativo è incompatibile con la sua funzione originaria.
- Ai fini dell'imposizione successoria, l'argomento della funzione antielusiva del coacervo non è sufficiente a giustificarne l'applicazione se il tributo è strutturato secondo aliquote non progressive e franchigie e la regola non è chiaramente mantenuta dal legislatore.
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