Cassazione Civile, Ordinanza n. 04629/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società in liquidazione e da due persone fisiche contro la banca creditrice, per contestare i saldi a debito di due conti correnti e un finanziamento. In appello era stata confermata la debenza delle somme e respinte le censure sulla presunta continuità tra due rapporti di conto corrente e sulla dedotta nullità per difetto di causa del finanziamento, ritenuto valido nonostante l'allegato diverso utilizzo della somma mutuata. In Cassazione i soccombenti hanno proposto tre motivi di ricorso, ma la Corte non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: pur avendo i ricorrenti depositato la copia della sentenza impugnata e dichiarato che era stata loro notificata, non hanno depositato la relata di notifica, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre la notificazione del ricorso è risultata comunque oltre il termine breve ex art. 325, comma 2, c.p.c., sicché non era utilizzabile né il rimedio della produzione tardiva né la prova di resistenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in quanto mancava il deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, nonostante l'allegazione dell'avvenuta notificazione. Ha inoltre escluso che l'omissione potesse essere sanata in base alla mera disponibilità della relata o alla prova di resistenza, poiché la notifica del ricorso era comunque avvenuta oltre il termine breve di impugnazione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese in favore di ciascuna parte resistente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il ricorrente per cassazione che dichiari l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata deve depositare, insieme al ricorso, anche la relata di notifica; la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso e non è sanabile con produzione tardiva.
La notificazione della sentenza rileva ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione e impone gli adempimenti documentali connessi al ricorso per cassazione.
La notifica del ricorso oltre il termine breve impedisce di superare l'improcedibilità con la prova di resistenza.
La documentazione mancante non può essere recuperata con produzione successiva quando il termine per il deposito ex art. 369 c.p.c. sia già spirato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare nei termini la copia della sentenza munita della relata di notifica; l'omissione rende il ricorso improcedibile.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica non può essere elusa né mediante una successiva produzione documentale oltre il termine di legge né invocando la mera disponibilità del documento negli atti, se questa non risulta effettivamente acquisita al fascicolo nei modi e nei tempi prescritti.
- La prova di resistenza non consente di superare l'improcedibilità quando la notifica del ricorso sia comunque avvenuta oltre il termine breve di impugnazione, poiché viene meno l'utilità della verifica della tempestività.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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