Cassazione Civile, Sentenza n. 3598/2020 del 13/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società capogruppo aderente al regime del consolidato fiscale aveva utilizzato in compensazione di un proprio debito IRAP un’eccedenza IRES relativa al 2004 maturata durante il consolidato. L’Agenzia delle entrate, con la cartella impugnata, disconosceva la compensazione perché la dichiarazione di gruppo non indicava, mediante la compilazione dei quadri e righi previsti, i soggetti cessionari e gli importi delle eccedenze, come richiesto dall’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973. La società sosteneva che il credito derivasse da acconti IRES versati direttamente dalla capogruppo e che l’omissione dipendesse anche dalla modulistica. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 152/30/11 del 24 ottobre 2011, depositata il 20 dicembre 2011, respingeva l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ricorreva per cassazione con cinque motivi: violazione e falsa applicazione della disciplina del consolidato e dell’art. 43-ter; insufficiente motivazione sulla prova che il credito provenisse da acconti versati dalla consolidante e non da crediti delle consolidate; insufficiente motivazione sull’incertezza normativa invocata per disapplicare le sanzioni; e insufficiente motivazione, rispettivamente, sull’asserita conformità della contribuente alle indicazioni dell’Amministrazione e sull’imputabilità dell’infrazione a ritardi, omissioni o errori dell’autorità finanziaria.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro, senza quindi decidere nel merito le ulteriori censure. Ha rilevato che, essendo pacifico che l’eccedenza IRES era maturata in regime di consolidato, la società che intendeva escludere l’applicazione dell’art. 43-ter doveva dimostrare che il credito derivasse da acconti versati dalla stessa consolidante, senza collegamento o derivazione dai crediti delle consolidate. La CTR aveva affermato genericamente che tale derivazione risultava dagli atti, senza indicare gli elementi fattuali e il percorso logico della valutazione documentale; la motivazione non consentiva perciò il controllo sulla decisione. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 43-ter, comma 2
Nel caso in esame, risulta pacifico che l’eccedenza Ires sia maturata in regime di consolidato fiscale, per cui la società consolidante, per escludere l’applicazione dell’art. 43 citato, avrebbe dovuto dimostrare che il credito derivava dagli acconti versati dalla medesima società per l’anno 2004, senza alcun collegamento o derivazione dai crediti delle consolidate.
Quando l’eccedenza IRES è maturata in regime di consolidato, la consolidante che intende escludere l’applicazione della disciplina della cessione deve provare che il credito deriva da propri acconti e non dai crediti delle società consolidate.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Secondo l’insegnamento di questa Corte, “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”.
La motivazione è omessa o apparente quando non espone gli elementi posti a fondamento del convincimento, oppure li richiama senza un’analisi logica e giuridica sufficiente a consentire il controllo della decisione. In particolare, la valutazione delle prove documentali deve rendere comprensibile e coerente il percorso seguito.
Massime di principio
- Nel regime del consolidato fiscale la società consolidante conserva una posizione individuale distinta dal ruolo che assume quale consolidante; pertanto, per sottrarre un’eccedenza maturata nel consolidato alla disciplina della cessione, deve dimostrare che essa deriva da propri versamenti e non da crediti delle società consolidate.
- La motivazione del giudice di merito sulla valutazione di prove documentali è viziata per apparenza quando si limita a un richiamo complessivo o assertivo agli atti, senza indicare in modo comprensibile gli elementi considerati e il percorso logico che conduce alla conclusione, così da impedire il controllo sulla decisione.
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