Cassazione Penale, Sentenza n. 9506/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d\'Appello di Brescia che lo aveva dichiarato colpevole del reato di diffamazione e lo aveva condannato alla pena e al risarcimento del danno. Il ricorrente deduceva: (1) errata applicazione della legge penale e omessa motivazione circa la natura diffamatoria dello scritto; (2) errata applicazione della legge penale e omessa motivazione con riferimento alla scriminante (artt. 51-52 c.p.) o ad ipotesi di non punibilità (art. 596 e ss. c.p.), nonché violazione dell\'art. 546 c.p.p.; (3) contraddittorietà della motivazione (assoluzione per alcuni fatti e contemporanea condanna per diffamazione); (4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha preso atto del decesso del ricorrente avvenuto l\'8 dicembre 2021 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si estingue per morte dell\'imputato, ai sensi degli artt. 150 c.p. e 531 c.p.p. Conseguentemente sono state revocate anche le statuizioni civili. La Corte ha inoltre ricordato l\'impossibilità di decidere in sede di impugnazione sui soli effetti civili (art. 578 c.p.p.) quando il decesso interviene prima del passaggio in giudicato.
Norme richiamate
La norma stabilisce che il reato si estingue per morte dell\'imputato; la Corte l\'ha applicata per dichiarare estinto il procedimento penale a seguito del decesso.
Collega l\'estinzione del reato per causa sopravvenuta (qui, morte) alla necessità di annullare la sentenza impugnata; usata dalla Corte per motivare l\'annullamento senza rinvio.
È richiamato per sottolineare che il giudice dell\'impugnazione non può pronunciarsi esclusivamente sugli effetti civili quando il decesso dell\'imputato si verifica prima del passaggio in giudicato, eccetto i casi espressi dalla norma (es. estinzione per amnistia o prescrizione).
Riferiti nel ricorso come possibili scriminanti (legittima difesa/adempimento di un dovere). La Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle eccezioni sostanziali in ragione dell\'estinzione del reato per morte.
Richiamati dal ricorrente come ipotesi di non punibilità per fatti connessi alla diffamazione; non valutati in sede definitiva a causa dell\'estinzione del reato per morte.
Invocato come presunta violazione procedurale dal ricorrente; la Cassazione non ha esaminato il vizio in termini sostanziali per intervenuta estinzione del reato.
Massime di principio
- La morte dell\'imputato prima del passaggio in giudicato estingue il reato e comporta l\'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
- Con il decesso dell\'imputato vengono meno anche le statuizioni civili pronunciate nel processo penale; non è possibile per la Cassazione decidere sui soli effetti civili quando manca il requisito della vita dell\'imputato.
- Se il decesso interviene prima della definizione definitiva, le questioni sostanziali sollevate in cassazione (scriminanti, errori di legge, circostanze) restano inespresso oggetto di decisione perché il procedimento penale è estinto.
- Le parti civili che vantano pretese risarcitorie possono doverle esercitare in sede civile autonoma, dato che le statuizioni civili nel processo penale sono revocate con l\'estinzione del reato per morte dell\'imputato.
- Nei ricorsi penali, la constatazione della morte dell\'imputato impone al pubblico ministero e al giudice d\'appello/di legittimità di proporre o pronunciare l\'annullamento per estinzione e non di entrare nel merito delle censure sostanziali.
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