Cassazione Penale, Sentenza n. 18907/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Longo ha impugnato l'ordinanza del 03/10/2023 che, in parziale accoglimento dell'appello ex art. 680 c.p.p., aveva applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno (in riduzione rispetto ai precedenti anni 1 e mesi 6 disposti in sede di cognizione). Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 203 c.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe dato peso esclusivo all'assenza di una stabile attività lavorativa e non avrebbe considerato i successivi elementi positivi: regolare condotta carceraria, recisione dei legami con l'ambiente mafioso e trasferimento della residenza fuori dalla zona di operatività del sodalizio. Longo deduceva che la pericolosità sociale non può derivare automaticamente dalla sola appartenenza all'associazione mafiosa e che il giudice avrebbe dovuto valutare la gravità del fatto insieme ai comportamenti successivi all'espiazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non si sia confrontato con la parte del provvedimento impugnato nella quale il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il rigetto dell'appello sulla base di più fattori: l'esistenza di vicende processuali pendenti inerenti al reato ex art. 416-bis c.p., l'assenza di una stabile attività lavorativa e la mancanza di elementi idonei a superare la prognosi di pericolosità sociale risultante dalla cognizione. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione che la mera regolarità della condotta carceraria e l'allontanamento dalla provincia di origine non costituiscono, di per sé, prova della rescissione dei legami con l'ambiente criminale. Richiamando la giurisprudenza (Sez. 6, n. 44667/2016, Camarda), la Corte ha ricordato che in caso di condanna per associazione di tipo mafioso opera una presunzione semplice di pericolosità desunta dalla natura e persistenza del vincolo associativo, che può essere superata solo con elementi concreti idonei a escluderla. Conseguentemente, la misura della libertà vigilata per un anno è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso come fatto storico rilevante: la condanna per tale reato costituisce base per la presunzione di pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza
Invocato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena/effetti ma la Corte non ha ritenuto che la normativa sia stata erroneamente applicata; nessuna specifica correzione di calcolo o applicazione è stata accolta
Richiamato dal ricorrente in tema di misure di sicurezza, ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi idonei a escludere la pericolosità prevista da tale disciplina nel caso concreto
Richiamato dalla Corte come norma che disciplina le misure di sicurezza personali (nel testo è citata l'applicazione della misura prevista dall'art. 417); la Corte interpreta che per reati associativi di tipo mafioso opera una presunzione semplice di pericolosità
Norma processuale relativa all'appello in materia di misure di sicurezza: il ricorso era relativo a un appello ex art. 680 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento di spese e di €3.000,00
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016 (Camarda, Rv. 268678)
Precedente richiamato dalla Corte secondo il quale, per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa, sussiste una presunzione semplice di pericolosità sociale desunta dalla natura e persistenza del vincolo associativo; tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti idonei a escluderla
Massime di principio
- La condanna per associazione di tipo mafioso determina una presunzione semplice di pericolosità sociale che non si supera automaticamente; servono elementi concreti e specifici per dimostrare la reale cessazione della pericolosità
- La mera regolarità della condotta carceraria (assenza di infrazioni interne) e il trasferimento della residenza fuori dalla provincia di origine non sono di per sé sufficienti a provare la recisione dei legami con l'ambiente criminale
- Per superare la prognosi di pericolosità derivante da reati associativi di tipo mafioso occorrono prove rafforzative come: stabile e continuativa attività lavorativa lecita, elementi probatori della reale interruzione di rapporti con il sodalizio, collaborazione con la giustizia o comportamenti concreti e durevoli che dimostrino la trasformazione del modo di vita
- In sede di ricorso è essenziale confrontarsi puntualmente con tutte le motivazioni del provvedimento impugnato: la mancata confutazione della motivazione chiave può portare all'inammissibilità del ricorso
- Il ricorrente che propone ricorso infondato o che non affronta le ragioni decisive del provvedimento può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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