Cassazione Civile, Ordinanza n. 31511/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di quattro insegnanti che avevano prestato servizio presso istituti scolastici pubblici della Regione con una serie di contratti a tempo determinato. Esse chiedevano la condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva, calcolata sull’intera anzianità di servizio maturata, e non sul solo trattamento iniziale. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile al personale scolastico regionale la disciplina del personale scolastico statale e il divieto di discriminazione della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, escludendo che la mancanza del titolo di abilitazione o la precarietà del rapporto potessero giustificare un trattamento economico differenziato rispetto ai docenti di ruolo. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994 e della clausola 4 dell’Accordo quadro, contestando la comparabilità tra docenti supplenti e di ruolo in ragione della diversa formazione e dell’assenza di abilitazione; con il secondo ha reiterato la medesima censura, sempre sostenendo la non comparabilità della posizione delle lavoratrici rispetto a quella dei docenti a tempo indeterminato, in particolare per il periodo di lavoro a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha dato continuità al proprio precedente del 2023, affermando che nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro, direttamente applicabile, impone di riconoscere al personale assunto a termine l’anzianità di servizio ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per il personale a tempo indeterminato. Ha quindi ribadito che, per il computo dell’anzianità a fini retributivi, ciò che conta è la sostanziale identità delle mansioni svolte, non la temporaneità del rapporto né la mancanza del titolo abilitante. Ne è derivata la conferma della decisione di merito che aveva riconosciuto alle lavoratrici le differenze retributive richieste. La Regione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato dalla ricorrente come parametro violato; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva perché, nel settore scolastico, prevale la parità di trattamento retributivo ai fini dell’anzianità di servizio
art. 526 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato dalla ricorrente come parametro violato; la Corte lo considera nel quadro della disciplina del personale scolastico, ma non ritiene che giustifichi una disparità retributiva tra supplenti e docenti di ruolo
clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
ha diretta applicazione e impone, nel settore scolastico, di riconoscere l’anzianità di servizio maturata con contratti a termine ai fini della progressione stipendiale, se le mansioni sono sostanzialmente identiche
richiamato per affermare l’applicabilità della disciplina del personale scolastico statale al personale scolastico regionale valdostano
l. regionale n. 23 del 1977
richiamata quale base normativa dell’applicabilità della disciplina scolastica statale al personale regionale
utilizzato per richiamare per relationem il precedente di legittimità ritenuto risolutivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato anche in relazione ai presupposti processuali indicati dalle Sezioni Unite per l’ulteriore versamento
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone il principio di non discriminazione tra personale a termine e personale a tempo indeterminato quando le mansioni svolte siano sostanzialmente identiche.
- Ai fini della progressione stipendiale basata sull’anzianità di servizio, ciò che rileva è l’effettivo servizio prestato e l’incremento dell’esperienza professionale, non la sola natura temporanea del rapporto.
- La mancanza del titolo di abilitazione non costituisce, di per sé, una ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento retributivo deteriore del docente precario, se la prestazione resa è comparabile a quella del docente di ruolo.
- La distinzione tra ricostruzione della carriera dopo l’immissione in ruolo e riconoscimento dell’anzianità ai fini retributivi nel periodo pre-ruolo è decisiva: si tratta di questioni diverse, sottoposte a regole non sovrapponibili.
- Quando il precedente di legittimità è pertinente e risolutivo, la Corte può richiamarlo per relationem e mantenere continuità interpretativa.
- rami
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