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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08776/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per ricettazione. Il primo ricorso contestava la violazione di legge sostanziale e processuale per asserita inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni autoincriminanti rese dall'imputato al momento dell'accesso al sito di stoccaggio della refurtiva, sostenendo che tali dichiarazioni non potessero essere utilizzate per fondare il giudizio di responsabilità. Il secondo motivo chiedeva la riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di favoreggiamento. Il terzo motivo censurava il trattamento sanzionatorio. Un secondo difensore deduceva inoltre la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 648 c.p., soprattutto sull'elemento soggettivo, e contestava il diniego delle attenuanti generiche con bilanciamento di prevalenza sulla recidiva, nonché il mancato accesso a una sanzione sostitutiva domiciliare. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità, generici o manifestamente infondati, poiché miravano sostanzialmente a una diversa valutazione del merito e la motivazione della sentenza impugnata era stata ritenuta congrua e immune da vizi logici.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure investivano la valutazione del fatto e della prova, precluse in sede di legittimità, oppure erano generiche o manifestamente infondate. In particolare, ha escluso che la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato fosse decisiva, osservando che la condanna si fondava anche su altri elementi probatori idonei a sostenere il giudizio di responsabilità, e ha ritenuto adeguata la motivazione sul trattamento sanzionatorio, sulle attenuanti generiche, sulla recidiva e sul diniego della sanzione sostitutiva domiciliare. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione la valutazione di merito sull'elemento soggettivo e sulla detenzione della res, quando la motivazione dia conto in modo logico della consapevolezza della provenienza illecita.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per affermare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti legali.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale criterio per la commisurazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel ragionamento sui limiti del sindacato di legittimità, in quanto i motivi tendevano a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova non consentita in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto e delle prove poste a base della decisione di merito, salvo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
  • La dedotta inutilizzabilità di una dichiarazione è irrilevante quando, applicando una prova di resistenza, permangono altri elementi probatori autonomamente idonei a sostenere il giudizio di colpevolezza.
  • È inammissibile il motivo che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, solleciti una diversa ricostruzione del fatto o una diversa valutazione delle emergenze probatorie.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena e nel giudizio sulle attenuanti, purché dia conto in modo congruo degli elementi valorizzati secondo gli artt. 132 e 133 c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche, il giudizio di comparazione con la recidiva e il mancato accesso a una sanzione sostitutiva sono censurabili in cassazione solo in presenza di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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