Cassazione Penale, Sentenza n. 34637/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna affermando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per carenza della motivazione. Denunciano in particolare: 1) che la minaccia non avrebbe avuto efficacia intimidatoria poiché la persona offesa non si sarebbe sentita intimorita; 2) che l'estensione della responsabilità penale a tutti gli imputati per "rafforzamento del proposito criminoso" sulla base della sola appartenenza al gruppo è errata, poiché il concorso ex art. 110 c.p. richiede un contributo causale concreto; 3) che la circostanza aggravante prevista dall'art. 635, comma secondo, n. 1, c.p. (danneggiamento con esposizione alla pubblica fede) non ricorrerebbe, essendo l'esercizio commerciale protetto da cancello esterno, pilastri e telecamere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi reiterino pedissequamente le stesse doglianze di fatto già respinte in sede di merito e siano aspecifici. Ha richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può rivedere la valutazione delle prove svolta dai giudici di merito e che, quando le decisioni di primo e secondo grado costituiscono una "doppia conforme", possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale. Ha inoltre escluso effetto utile della modifica normativa (d.lgs. 19/3/2024, n. 31) che ha reso taluni danneggiamenti procedibili a querela, rilevando che l'inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione del rapporto processuale e che non risultava proposta querela nei termini transitori. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., li ha condannati ciascuno a versare €3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte interpreta tale norma nel senso che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della struttura logica e giuridicamente apprezzabile della motivazione; non consente la rinnovazione o la rivalutazione delle prove e dei fatti decisi dai giudici di merito
Richiama il principio che il concorso richiede contributo causale; tuttavia la Corte di merito ha ritenuto che la partecipazione collettiva alla spedizione punitiva e al danneggiamento costituisse sufficiente base fattuale per la responsabilità di gruppo, decisione non sindacabile in cassazione salvo specifici vizi di motivazione
art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.
Riferita alla circostanza aggravante del danneggiamento di un bene esposto alla pubblica fede; la Corte territoriale ha ritenuto che il cancello esterno integrasse tale requisito, giudizio non ricontestabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali specifici
Decreto legislativo 19/3/2024, n. 31, art. 1 lett. b) e art. 9
Ha introdotto la procedibilità a querela per il danneggiamento aggravato quando il bene è esposto per necessità alla pubblica fede e ha previsto un termine transitorio di 90 giorni decorrente dall'entrata in vigore (4/4/2024). La Corte ha chiarito che tale novità non incide su ricorsi già inammissibili
Usata per giustificare la condanna al pagamento delle spese processuali e per la quantificazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
Richiamato a indicare che i ricorsi sono stati trattati con contraddittorio scritto, procedura osservata nel processo
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: i motivi che si risolvono in una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se non indicano specifici vizi di motivazione
- Quando decisioni di primo e secondo grado sono "conformi" (doppia conforme), vanno lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale: questo rafforza la difficoltà di avere accolta la censura in Cassazione
- Per far valere la mancata motivazione occorre indicare in modo preciso e circostanziato i punti omessi o incoerenti nella logica giuridica della sentenza; argomentazioni generiche o una mera replica dei fatti già esaminati non sono sufficienti
- La modifica della procedibilità di un reato intervenuta nel corso del procedimento (es. introduzione della querela) non produce effetti utili se il ricorso è dichiarato inammissibile: l'assenza di querela non può essere rilevata per riaprire un rapporto processuale già escluso per inammissibilità
- Nel contesto di reati commessi in gruppo, la ricostruzione della responsabilità collettiva (es. per "spedizione punitiva" o azione coesa) può costituire base per il concorso di persone anche se è sempre necessario che il giudice di merito motivi come ciascun comportamento abbia contribuito all'evento
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