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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34637/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna affermando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per carenza della motivazione. Denunciano in particolare: 1) che la minaccia non avrebbe avuto efficacia intimidatoria poiché la persona offesa non si sarebbe sentita intimorita; 2) che l'estensione della responsabilità penale a tutti gli imputati per "rafforzamento del proposito criminoso" sulla base della sola appartenenza al gruppo è errata, poiché il concorso ex art. 110 c.p. richiede un contributo causale concreto; 3) che la circostanza aggravante prevista dall'art. 635, comma secondo, n. 1, c.p. (danneggiamento con esposizione alla pubblica fede) non ricorrerebbe, essendo l'esercizio commerciale protetto da cancello esterno, pilastri e telecamere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi reiterino pedissequamente le stesse doglianze di fatto già respinte in sede di merito e siano aspecifici. Ha richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può rivedere la valutazione delle prove svolta dai giudici di merito e che, quando le decisioni di primo e secondo grado costituiscono una "doppia conforme", possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale. Ha inoltre escluso effetto utile della modifica normativa (d.lgs. 19/3/2024, n. 31) che ha reso taluni danneggiamenti procedibili a querela, rilevando che l'inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione del rapporto processuale e che non risultava proposta querela nei termini transitori. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., li ha condannati ciascuno a versare €3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte interpreta tale norma nel senso che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della struttura logica e giuridicamente apprezzabile della motivazione; non consente la rinnovazione o la rivalutazione delle prove e dei fatti decisi dai giudici di merito

  • art. 110 cod. pen.

    Richiama il principio che il concorso richiede contributo causale; tuttavia la Corte di merito ha ritenuto che la partecipazione collettiva alla spedizione punitiva e al danneggiamento costituisse sufficiente base fattuale per la responsabilità di gruppo, decisione non sindacabile in cassazione salvo specifici vizi di motivazione

  • art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.

    Riferita alla circostanza aggravante del danneggiamento di un bene esposto alla pubblica fede; la Corte territoriale ha ritenuto che il cancello esterno integrasse tale requisito, giudizio non ricontestabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali specifici

  • Decreto legislativo 19/3/2024, n. 31, art. 1 lett. b) e art. 9

    Ha introdotto la procedibilità a querela per il danneggiamento aggravato quando il bene è esposto per necessità alla pubblica fede e ha previsto un termine transitorio di 90 giorni decorrente dall'entrata in vigore (4/4/2024). La Corte ha chiarito che tale novità non incide su ricorsi già inammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usata per giustificare la condanna al pagamento delle spese processuali e per la quantificazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i.

    Richiamato a indicare che i ricorsi sono stati trattati con contraddittorio scritto, procedura osservata nel processo

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: i motivi che si risolvono in una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se non indicano specifici vizi di motivazione
  • Quando decisioni di primo e secondo grado sono "conformi" (doppia conforme), vanno lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale: questo rafforza la difficoltà di avere accolta la censura in Cassazione
  • Per far valere la mancata motivazione occorre indicare in modo preciso e circostanziato i punti omessi o incoerenti nella logica giuridica della sentenza; argomentazioni generiche o una mera replica dei fatti già esaminati non sono sufficienti
  • La modifica della procedibilità di un reato intervenuta nel corso del procedimento (es. introduzione della querela) non produce effetti utili se il ricorso è dichiarato inammissibile: l'assenza di querela non può essere rilevata per riaprire un rapporto processuale già escluso per inammissibilità
  • Nel contesto di reati commessi in gruppo, la ricostruzione della responsabilità collettiva (es. per "spedizione punitiva" o azione coesa) può costituire base per il concorso di persone anche se è sempre necessario che il giudice di merito motivi come ciascun comportamento abbia contribuito all'evento

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