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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15726/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatrice)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione commerciale stipulato da una società di persone poi cancellata dal registro delle imprese, avente a oggetto un locale terraneo destinato ad ampliamento del punto vendita. La conduttrice lamentava gravi infiltrazioni d'acqua che avrebbero reso inutilizzabile l'immobile e, a seguito di intimazione di sfratto per morosità da parte della locatrice, resisteva chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni, l'indennità di avviamento e la restituzione del deposito cauzionale. Nel giudizio di primo grado erano intervenuti anche il condominio e il Comune, chiamati in causa dalla locatrice per essere eventualmente manlevata. La Corte d'appello aveva poi accolto parzialmente l'appello principale della locatrice, condannando la società conduttrice al pagamento di canoni insoluti e dichiarando improcedibile l'appello incidentale della controparte per omessa notificazione della memoria contenente l'impugnazione incidentale nei termini di cui all'art. 436, comma 3, c.p.c. I ricorrenti in cassazione censurano esclusivamente tale statuizione, deducendo violazione degli artt. 436, comma 3, c.p.c., 111 Cost., 117 Cost. e 6, comma 3, del Trattato di Lisbona, sostenendo che la sanzione dell'improcedibilità sarebbe sproporzionata e che, in alternativa, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per rinnovare la notifica ex art. 291 c.p.c.; inoltre, il testo affronta in via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti, respinta richiamando il principio della successione dei soci nei diritti della società estinta, salvo rinuncia espressa o comunque univoca al credito.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene infondata l'eccezione di carenza di legittimazione dei ricorrenti, affermando che, dopo la cancellazione della società di persone, i diritti non liquidati passano ai soci salvo rinuncia non presumibile in base al solo bilancio finale di liquidazione. Nel merito, tuttavia, reputa inammissibile il motivo ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la giurisprudenza di legittimità, a partire dalle Sezioni Unite n. 20604/2008, considera perentorio il termine di dieci giorni dell'art. 436, comma 3, c.p.c. anche quanto alla notificazione della memoria contenente l'appello incidentale; se non è verificabile la regolare instaurazione del contraddittorio e non vi è legittimo impedimento, la conseguenza è la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, senza necessità di assegnare un termine ex art. 291 c.p.c. La Corte condanna i ricorrenti alle spese in favore dei controricorrenti e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 436, comma 3, c.p.c.

    almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente

    il termine per depositare e notificare la memoria contenente l'appello incidentale è perentorio; la mancata notificazione nei termini comporta improcedibilità dell'impugnazione incidentale

  • art. 111 Cost.

    il principio della ragionevole durata del processo non giustifica di discostarsi dalla disciplina perentoria dell'art. 436 c.p.c., perché l'onere notificatorio è elementare e funzionale al contraddittorio

  • art. 117, comma 1 Cost.

    richiamato dai ricorrenti insieme ai principi convenzionali ed euro-unitari, ma non idoneo a sovvertire l'orientamento consolidato

  • art. 6, comma 3, del Trattato di Lisbona

    richiamato dai ricorrenti per sostenere un'interpretazione meno formalistica del rito, ma non accolto dalla Corte

  • art. 291 c.p.c.

    la Corte esclude che, in caso di mancata notifica dell'appello incidentale nei termini, il giudice debba assegnare un termine per la rinnovazione, salvo ipotesi di notifica viziata e non di totale omissione

  • art. 348, comma 1, c.p.c.

    in assenza di regolare instaurazione del contraddittorio sull'impugnazione incidentale, il processo può essere definito con declaratoria di improcedibilità

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    fondamento della declaratoria di inammissibilità del motivo, perché la censura non supera l'orientamento consolidato della Corte

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato per affermare la successione processuale dei soci nei rapporti della società estinta

  • art. 300 c.p.c.

    la mancata dichiarazione del difensore circa l'estinzione della società e la prosecuzione del processo sono elementi contrari alla presunta rinuncia dei diritti sociali

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, l'appello incidentale contenuto nella memoria difensiva dell'appellato è tempestivo solo se, entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, la memoria è non solo depositata ma anche notificata alla controparte; la notificazione è parte essenziale dell'adempimento processuale richiesto dall'art. 436, comma 3, c.p.c.
  • La mancata notificazione della memoria contenente l'appello incidentale nel termine perentorio non impone al giudice di assegnare un termine per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., salvo il diverso caso di notificazione viziata e non omessa.
  • Il principio della ragionevole durata del processo e il favor per la decisione di merito non consentono di disapplicare un onere notificatorio semplice e funzionale al contraddittorio; il formalismo processuale non è irragionevole quando serve a garantire l'effettività della difesa di tutte le parti.
  • Dopo la cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i diritti e i rapporti non definiti si trasferiscono ai soci, salvo che emerga una rinuncia espressa o univoca, non presumibile dal solo mancato inserimento del credito nel bilancio finale di liquidazione.
  • L'improcedibilità dell'impugnazione per difetto di prova della regolare instaurazione del contraddittorio integra una definizione di rito legittima quando l'onere di notificazione non risulti assolto entro il termine perentorio previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioniContrattiCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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